Algoritmo supplenze 2022: il ministero ammette disfunzioni nella gestione della procedura
Il ministero conferma che l’algoritmo ha evidenziato delle criticità e dei difetti strutturali che hanno in qualche caso penalizzato i docenti con punteggi più alti a favore di quelli posizionati peggio in graduatoria. Una serie di problematiche di cui il prossimo anno il ministero farà tesoro per presentare una informatizzazione nomine supplenze ancor più efficace e precisa.
Rilevate disfunzioni
Sulle GPS e l’algoritmo il ministero ammette che è stato “effettuato un monitoraggio che ha rilevato, effettivamente, alcune disfunzioni nella gestione della nuova procedura, e si è prontamente adoperato al fine di apportare migliorie alla procedura telematica di conferimento degli incarichi a tempo determinato”.
Ma per quest’anno, non sarà possibile intervenire considerato che ormai la quasi totalità della procedura ha già prodotto i suoi risultati e intervenire in corsa creerebbe più problematiche di quelle che andrebbe a risolvere.
Il ministero è tornato sulla mancata considerazione, in caso di disponibilità sopravvenute, degli aspiranti che nel turno precedente, in presenza di posti disponibili su preferenze non espresse, non siano risultati destinatari
di individuazione.
L’attribuzione delle disponibilità successive alle rinunce
Per questa fattispecie, secondo il ministero, l’articolo 12, comma 10, dell’ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, prevede espressamente che «le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura».
Questo significa che nel turno successivo di nomina tale posto non viene assegnato al «rinunciatario», bensì a chi è in posizione inferiore in graduatoria rispetto al rinunciatario stesso. Questo in virtù del meccanismo in base al quale lo scorrimento della graduatoria riparte dal primo dei non nominati, senza considerare i cosiddetti rinunciatari.
Il caso delle cattedre di sostegno a non specializzati
Lo scopo è stato quello di garantire un puntuale avvio dell’anno scolastico. Una dinamica già prevista nella stessa formulazione contenuta nel previgente Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo del 2007 e del 2000. C’è poi il capitolo spinoso che riguarda l’esclusione dei docenti specializzati, per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato su posti di sostegno, a vantaggio di docenti inseriti come riservisti e privi di specializzazione.
La tutela dei diritti dei disabili
Su questo punto il ministero sottolinea come i candidati in possesso dei titoli di riserva, hanno priorità di nomina esclusivamente sui posti ad essi riservati presenti a sistema, indipendentemente dalla graduatoria o fascia di appartenenza. Il ministero, a tutela dei diritti dei disabili, come previsto dalla legge n. 104 del 1992, ha fatto in modo che gli Uffici territoriali siano intervenuti, puntualmente, in sede di conferimento delle supplenze, su rinuncia o su nuovi posti in deroga, a sanare i casi di mancata assegnazione di supplenza, a docenti inseriti nella prima fascia di sostegno delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili.