Graduatorie, Gps e supplenze

Supplenze Gps: docente scavalcato ingiustamente, ottiene un maxi risarcimento

C’è qualcosa che non funziona nelle assegnazioni delle supplenze. La certezza è arrivata quest’anno con gli errori commessi dall’algoritmo, ammessi dallo stesso ministero e sanciti dai sindacati e da chi ha avuto modo di visionare la documentazione e attestare che i test fatti sono stati insufficienti rispetto al numero di docenti da gestire.

Condanna per il ministero

Ma gli errori non sono una novità di quest’anno, e hanno portato anche in passato a penalizzare docenti scavalcati da colleghi nonostante un punteggio superiore. Per questo, il ministero è stato condannato a risarcire per quasi ventimila euro (oltre al pagamento delle spese processuali) un docente precario illegittimamente scavalcato nell’assegnazione delle supplenze.

La decisione è del Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 14 dicembre 2022.

Il ricorso

Il ricorso è stato presentato da un docente precario che si era rivolto all’Autorità giudiziaria. Secondo l’insegnante, il ministero lo aveva penalizzato non conferendogli alcuna convocazione per una supplenza conferita da un Istituto Tecnico di San Miniato, che gli aveva preferito una collega collocata in graduatoria in posizione deteriore.

Cosa successa anche nell’anno scolastico successivo, cosa che gli era costata qualunque tipo di occupazione.

In base al ricorso, è stata formulata la richiesta di un risarcimento del danno per la somma di €. 19.715,00, oltre al riconoscimento del punteggio che avrebbe ottenuto nei due anni, pari a 24,00 punti.

Secondo il ministero, il docente era stato avvisato via mail, ma non aveva ricevuto alcuna risposta.

La comunicazione

L’inghippo nasce dal fatto che la scuola aveva inviato la mail ad un indirizzo ricavato dal Sistema Informativo dell’Istruzione, che però non coincideva con quello indicato dal docente nella domanda di aggiornamento delle graduatorie d’istituto.

Secondo il giudice ai sensi dell’art.11 del Decreto Ministeriale, “ciascun aspirante a supplenza deve tassativamente indicare nella domanda, a pena di esclusione almeno 2 tra i seguenti sistemi di comunicazione: telefono cellulare; telefono fisso; posta elettronica”.

La prescrizione

A loro volta, “le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile”.

L’interpello avviene tramite un primo messaggio sms e un successivo “messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta”.

Per questo, la convocazione a mezzo di solo sms (o di posta elettronica ad un indirizzo sbagliato) non poteva considerarsi un interpello sufficiente.

Nonostante il diritto alla retribuzione, come gli arretrati, si prescrive in cinque anni, in questo caso non si trattava di retribuzione, ma di risarcimento del danno, derivante da responsabilità contrattuale.

In questo caso la prescrizione è di dieci anni.

Il risarcimento

Secondo il Tribunale, il docente aveva diritto al risarcimento in forma specifica, (dunque al punteggio che avrebbe maturato qualora le supplenze fossero state assegnate nel rispetto della graduatoria), e al risarcimento per equivalente, consistente nelle retribuzioni perdute per effetto dell’interpello non conforme alle prescrizioni ministeriali.

“Sia nell’uno che nell’altro caso, infatti, i danni (perdita delle retribuzioni / mancato conseguimento del punteggio) rappresentano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’amministrazione”.

Il docente ha così ottenuto la condanna del Ministero al pagamento in suo favore della somma di € 19.715,00, oltre al riconoscimento di 24,00 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato.