Scuola

Servizio prestato con punteggio errato: revoca contratto e attribuzione

Cosa succede se emerge che un supplente ha ricevuto un incarico in seguito ad attribuzione di punteggio errato? Può verificarsi in effetti il caso di un servizio reso dal supplente in seguito a un contratto di supplenza che risulta poi nullo per degli errori nella valutazione del punteggio. Errori che danno luogo a una supplenza nulla ma la cui colpa non è attribuibile al supplente.

Punteggio nullo

Il dubbio è se l’acquisizione di punteggi per l’inserimento in graduatoria sia valido anche per le successive supplenze. In merito si è pronunciata la Corte d’Appello di Roma con sentenza 3834/22 specificando che la supplenza acquisita con punteggio non spettante sia nulla. Questo comporta che non viene attribuito il punteggio per errore inizialmente attribuito e che sono dovute la retribuzione e la contribuzione per il servizio prestato ai sensi dell’art.2126 c.c.

Altro elemento da chiarire riguarda il periodo di lavoro prestato in base al contratto a tempo determinato nullo, per capire se possa valere come servizio espletato ai fini dell’acquisizione del punteggio per la posizione futura in graduatoria.

L’errore della Pubblica amministrazione

E’ necessario fare un distinguo, secondo Orizzonte Scuola, se l’errore è commesso dalla PA: in questo caso l’errore non è imputabile al personale scolastico, e questo comporta che non può pagarne le conseguenze qualora abbia fatto affidamento su quell’errore, se è pacifico però che dall’errore possa derivare la nullità del contratto di lavoro, qualora non spettante, lo stesso discorso non può sostenersi per il punteggio, che andrebbe riconosciuto, come sostenuto da diverse sentenze nel corso degli anni.

Va anche tenuto presente che il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa.