Richiesta part-time scuola tempo determinato: il termine originario della supplenza al 31 agosto passa come scadenza al 30 giugno
Per i docenti destinatari di una supplenza al 31 agosto che hanno necessità di ottenere un part time, si pone il problema della modifica del termine di scadenza del rapporto di lavoro che potrebbe essere anticipata al 30 giugno. La supplenza assegnata può derivare sia da Gps che da GI o da Mad. Nel caso abbia come scadenza il 31 agosto, il destinatario ha la possibilità di accedere alla riduzione dell’orario contrattuale con orario part-time.
La normativa
La possibilità scatta una volta che inizia l’assunzione in servizio. A quel punto il supplente può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Una volta concordato il part-time, il termine originario della supplenza al 31 agosto passa come scadenza al 30 giugno.
Il part-time può essere richiesto da supplenti con contratto al 30/06 e al 31/08. Si può richiedere solo dopo l’assunzione in servizio. Non viene accolta d’ufficio, ma solo se è stata superata l’aliquota del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Part-time supplenti
La questione è regolamentata dall’annuale circolare sulle supplenze. Nella sezione riservata ai rapporti di lavoro a tempo parziale è previsto che:
Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.