Scuola

Come si calcolano i 180 giorni di servizio pre-ruolo: quelli da considerare e quelli da escludere

Il calcolo dei giorni di servizio pre ruolo  deve sottostare a una serie di vincoli ben precisi che consentono di arrivare al computo dei 180 giorni di servizio prestato affinchè sia valido. Per arrivare al totale richiesto, il docente può includere nel calcolo dei 180 giorni tutte le attività inerenti il servizio scolastico.

Cosa si può comprendere

In questo calcolo, si può comprendere anche il numero di giorni relativi ai periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Nel calcolo di può ricomprendere anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. L’attività didattica è organizzata su cinque giorni, ma si può comprendere nel computo anche il sabato.

Si possono considerare

le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
le vacanze natalizie e pasquali;
il giorno libero;
i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
il primo mese di astensione obbligatoria per maternità

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili

i periodi di ferie;
i permessi retribuiti e non;
le assenze per malattia;
le aspettative;
i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
le due giornate che vanno aggiunte alle ferie

Chi deve svolgere l’anno di prova

Sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:

i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Non devono ripetere il periodo di formazione e prova

Non devono ripetere il periodo di formazione e prova i docenti che:

abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo.
abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 siano già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado.
abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.