Assenze docente prima e dopo le vacanze: come avviene la retribuzione, la proroga e la conferma
Il periodo delle vacanze di Natale comporta spesso una serie di incertezze in merito al meccanismo di attribuzione delle supplenze brevi o temporanee. I casi più spinosi riguardano coloro i quali iniziano a prendere servizio fino al giorno precedente l’inizio della pausa natalizia.
L’interruzione delle attività didattiche
I dubbi riguardano soprattutto la possibile retribuzione del medesimo periodo di sospensione delle attività didattiche. In effetti la normativa circa proroga e conferma del contratto in periodo di vacanze è abbastanza complessa.
Nello specifico, uno dei casi limite è quello dell’assegnazione della supplenza fino al 23/12, ultimo giorno di lezione prima della pausa natalizia, corrispondente a un periodo di interruzione delle attività didattiche.
Il rientro in servizio
Se il docente titolare di cattedra non proroga l’assenza causa malattia, congedo parentale, o altre motivazioni, rientra in servizio il giorno della ripresa delle attività didattiche. Questo significa che il contratto del supplente termina il 23 dicembre. In questo caso, non avrà diritto ad alcuna proroga o conferma. In questo caso le vacanze di Natale, non verranno retribuite.
Se invece il docente titolare della cattedra prosegue l’assenza per qualche altro giorno, ma rientra in servizio comunque nella data di ripresa delle lezioni, il supplente non ha diritto alla conferma o alla proroga del contratto.
La durata del contratto
Può invece capitare che il docente titolare di cattedra si assenti senza rientrare in servizio a partire da 7 giorni prima dell’inizio del periodo di sospensione delle lezioni/pausa natalizia, fino ad almeno 7 giorni successivi rispetto alla ripresa delle medesime nel gennaio 2023. E’ questo il caso in cui il docente supplente avrà diritto a un contratto che coprirà l’intero periodo. Rientra nel periodo anche quello di sospensione delle lezioni.
Dunque il riferimento è l’oggettiva e continuativa assenza del titolare. In questa ottica, le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero che fanno parte di questo periodo devono essere retribuite e computate nell’anzianità di servizio.