Mobilità docenti 2023 vincoli: blocco per gli insegnanti che hanno ottenuto trasferimento su scuola
C’è ancora molto lavoro da fare, e urgente, per quel che concerne il CCNI sulla mobilità. Il punto di partenza in ogni caso dovrebbe essere quello che è stato sancito per l’a.s. 2022/23.
CCNI mobilità
Il contratto sulla mobilità 2022/25 ha subito un forte scossone in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di Roma. Per questo le parti dovranno giungere a breve a un accordo che avrà poi durata biennale. Lo scopo è riuscire a gestire trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.
Al momento dunque sono in vigore i vincoli validi già dallo scorso anno scolastico. In base a queste disposizioni, ci sono figure vincolate nella scuola in cui hanno ottenuto il trasferimento/passaggio per l’a.s. 2022/23. Il motivo è che i movimenti ottenuti e i previsti vincoli restano vigenti relativamente alle conseguenze da essi derivanti.
Vincoli attuali
Ad oggi si fa riferimento a due tipi di vincoli, cui si aggiunge quello per i neoassunti. Uno che fa riferimento alla preferenza espressa e un altro alla provincia richiesta e ottenuta.
Per quel che concerne il vincolo legato alla preferenza non può presentare domanda di mobilità (trasferimento/passaggio), per il triennio successivo, il docente che ottiene:
il trasferimento/passaggio (provinciale/interprovinciale) in una delle preferenze puntuali (scuole) espresse nell’istanza;
il trasferimento/passaggio nel comune di titolarità.
Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze, di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, alle condizioni ivi previste e se soddisfatti in un comune o distretto sub-comunale diverso da quello in cui si usufruisce della precedenza. Sono, inoltre, esclusi dal vincolo i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche soddisfatti in una preferenza espressa.
Chi non può presentare domanda
Il vincolo legato alla provincia invece prevede che non può presentare domanda di mobilità per trasferimento o passaggio , per i tre anni successivi, il docente che ottiene:
il trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale su qualsiasi preferenza espressa (ossia in caso di movimento su scuola, comune, distretto o provincia).
Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI 2022/25, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza. Il vincolo non si applica nemmeno ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Docenti esclusi
La domanda volontaria di mobilità è pertanto preclusa ai docenti che nell’a.s. 2022/23:
sono stati stati trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra (nella provincia di titolarità o in altra provincia) in una delle scuole indicate nella domanda (se sono stati trasferiti in seguito all’espressione di una preferenza sintetica, invece, possono presentarla, a meno che non si tratti di un movimento interprovinciale; in tale ultimo caso non possono comunque presentarla – vedi ultimo punto);
sono stati trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra in una scuola del comune di titolarità;
sono stati trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra in una provincia diversa da quella di titolarità (quindi in caso di movimento interprovinciale) in una qualsiasi preferenza espressa (scuola, comune, distretto, provincia).
Questi docenti potranno presentare domanda di mobilità, nel corso dell’a.s. 2024/25, per l’a.s. 2025/26.