Calcolo 120 giorni anno di prova giorno libero: come effettuare il conteggio nei 180 giorni
Per i docenti neoassunti per l’anno scolastico 2022/23 diventa importante capire come calcolare i 120 giorni di attività didattiche. La normativa prevede che il periodo di formazione e prova sia costituito da un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
Cosa si può comprendere
Nel computo vanno ricompresi i centoventi giorni di attività didattiche comprensivi di giorni effettivi di insegnamento e di giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica. Valgono anche quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Valgono anche didattica a distanza o didattica digitale integrata. Chi si trova in astensione obbligatoria per maternità hanno la possibilità di seguire i laboratori organizzati in modalità a distanza.
Vale anche il giorno libero
I 180 giorni possono essere comprensivi di tutte le attività connesse al servizio scolastico. Valgono anche i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio. Non si possono considerare i giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Vale anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Vale anche il sabato, anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni.
Valgono anche le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo, le vacanze natalizie e pasquali e il giorno libero.
Chi deve fare l’anno di prova
L’anno di prova è obbligatorio per
i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.