Si può rifiutare la proroga di una supplenza breve: i casi in cui non si incorre in alcuna sanzione
Lasciare una supplenza comporta sempre delle conseguenze in termini di sanzioni, unico strumento che la scuola ha a disposizione per scongiurare ulteriori cattedre vuote che penalizzerebbero gli studenti e manderebbero in crisi i dirigenti scolastici ancor più di quanto avviene attualmente.
Giustificazione del titolare
Spesso si pone però l’esigenza per un docente di lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto, o di rifiutarne la proroga.
L’istituto della proroga nasce per assicurare la massima continuità didattica agli studenti e per assicurare una priorità a chi già ha prestato incarico in quel ruolo. Viene concessa nel momento in cui il titolare si assenta continuativamente oppure quando due periodi di assenza siano interrotti, senza essere giustificati dal titolare, da un giorno festivo ovvero da un giorno libero. In questo caso, il contratto ha valenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente.
Supplenza da GI
Le sanzioni cambiano a seconda che la supplenza sia su posto comune o di sostegno.
Ma ci sono dei casi in cui è possibile lasciare una supplenza da Graduatoria di Istituto senza incorrere in sanzioni. E’ il caso del personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto. Il docente in questioe può lasciare questo tipo di supplenza per accettare una supplenza e le sanzioni non valgono.
Questo significa che il docente che ha ottenuto una supplenza breve dalle graduatorie di istituto, può sempre lasciarla per accettarne un’altra al 30/06 o al 31/08. Si tratta in questo caso di incarichi conferiti da GaE e GPS e, in subordine, in caso di incapienza o esaurimento delle predette graduatorie, dalle graduatorie di istituto.
Niente sanzioni, ecco quando
Quindi la proroga di una supplenza si può rifiutare, andando incontro alla prevista sanzione. Nel caso di supplenza su posto di sostegno, comporta esclusivamente per gli aspiranti specializzati la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria della scuola, da cui si è convocati, sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. Ma non c’è nessuna sanzione per chi lascia una supplenza breve per accettarne un’altra al 30 giugno.
Nessuna sanzione anche in caso di sola rinuncia alla proroga, se il docente non è specializzato su sostegno e sta svolgendo supplenza breve su tale tipologia di posto.