Tfa sostegno 2023: selezioni per l’VIII ciclo, per l’accesso al corso è richiesta anche l’abilitazione
In attesa di capire quale direzione vorrà prendere il ministero per quel che riguarda le specializzazioni di sostegno, si avvia a conclusione il TFA sostegno VII ciclo, percorso che permette la formazione degli insegnanti e che rappresenta un punto di partenza fondamentale per il futuro, considerata la necessità di docenti specializzati e la loro penuria.
Cattedre a docenti non specializzati
Negli ultimi anni chi a governato non è stato in grado di rispondere all’esigenza numerica delle scuole, e così si è vissuto il paradosso di percorsi selettivi a numero chiuso, mentre parallelamente nelle scuole gli insegnanti mancavano e le cattedre di sostegno venivano assegnate a chi la specializzazione non ce l’aveva. Cosa che ha penalizzato non solo chi ambiva a questo tipo di ruolo ma soprattutto gli studenti che necessitano di questo tipo di specializzazione nell’insegnamento.
Il nuovo Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara ha assicurato che rimediare a questa carenza di docenti sarà una priorità dei prossimi mesi.
Intanto come detto si avvia a conclusione il TFA sostegno VII ciclo. Il 30 giugno 2023 la data ultima per conseguire il titolo, come sancisce il DM n. 333 del 31 marzo 2022.
I percorsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, entro il 30 giugno 2023.
TFA sostegno VIII ciclo
E c’è già chi inizia a pensare al Tfa VIII ciclo, nella speranza che nel frattempo intervenga una decisione del ministero nell’ambito della riforma del reclutamento che rimuova le prove di accesso e il numero chiuso, o che quantomeno autorizzi più posti.
Prove d’accesso
Per accedere ai corsi di specializzazione su sostegno, ai sensi del DM n. 92/2019, al momento è necessario superare le seguenti prove:
test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi); Leggi chi non sostiene il test preselettivo
una o più prove scritte ovvero pratiche (punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
prova orale (punteggio minimo di 21/30).
Chi è esentato
Sono esentati, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, dal sostenere le prove, coloro che vengono sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno. Per aere questo diritto, è necessario che nei precedenti cicli di specializzazione gli aventi diritto:
abbiano sospeso il percorso;
non si siano iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
abbiano superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.
La fase transitoria
C’è poi la disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), in base alla quale:
Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
Al momento la norma presente sul testo della legge 79/22 richiede, per l’accesso al corso TFA sostegno, anche l’abilitazione. Quella “e” del titolo di studio valido avrebbe dovuto essere una “o”. Ma di fatto occorre una modifica del testo per renderla operativa.