Retribuzione professionale docenti supplenti brevi: ministero condannato al pagamento delle somme arretrate
Ancora una sentenza di un giudice che impone al Ministero, condannandolo, di pagare ciò che è stato negato a un docente a tempo determinato, nello specifico un titolare di supplenza breve. In attesa che venga adeguata la normativa, una sentenza di tribunale impone allo Stato di pagare la Rpd a tutti i supplenti brevi.
Rimborso di 2mila euro
L’ennesima conferma che chi si trova in questa condizione dovrebbe fare ricorso, per recuperare le somme ingiustamente negate finora. L’ultimo caso è quello di una maestra cui il giudice di Castrovillari ha rimborsato 2 mila euro più interessi per quattro contratti.
Secondo il giudice, la Retribuzione professionale docente è un diritto che “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Non solo ai docenti di ruolo
Secondo il giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, il caso impone di fare riferimento alle norme euro-unitarie anche all’Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, del 27 luglio 2018, n. 20015.
La docente aveva “prestato supplenze brevi negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” senza “aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 CCNL del 15.3.2001 in quanto corrisposta dall’Amministrazione soltanto ai docenti di ruolo ed ai precari con contratto a termine di durata annuale”. Per il tribunale, che ha studiato la normativa e le numerose sentenze sinora emesse in materia, l’amministrazione scolastica deve precedere “al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate pari ad Euro 2.034,86, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo”.
La condanna per il ministero
Secondo il tribunale del Lavoro di Castrovillari la docente che ha presentato ricorso, dopo avere svolto quattro annualità di supplenze senza ricevere la Rpd, ha pieno diritto “al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti negli anni scolastici indicati, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.