Pagamento ferie non godute scuola: non c’è obbligo di usufruirne ma devono essere monetizzate
Sempre scivoloso il terreno della gestione delle ferie non utilizzate da parte del personale scolastico. La giustizia se ne sta occupando sempre più spesso nell’ultimo periodo, soprattutto per quel che riguarda la possibilità di ottenere risarcimenti in tal senso.
Obbligo di concessione delle ferie
I giudici sanciscono che i dipendenti non sono obbligati a usufruire delle ferie nel corso dell’anno scolastico. Allo stesso tempo, il dirigente scolastico è obbligato a concederle. Ma nel caso di ferie non utilizzate, anche per un docente della scuola ancora non di ruolo, i giorni assegnati per legge, circa 2,5 per ogni mese di lavoro, vanno monetizzati e pagati.
E’ la posizione del Tribunale di Modena sul caso di una docente che tra gli anni scolastici 2013/2014 e 2017/2018 aveva lavorato come supplente nella scuola pubblica. In quel periodo, non ha beneficiato della monetizzazione delle ferie non godute. Il ricorso ha dato i suoi frutti, dal momento che il giudice ha accolto le ragioni della docente, condannando il ministero dell’Istruzione “al pagamento dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi €. 2.988,23, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Come calcolare le somme da recuperare
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “su questi ricorsi pesa moltissimo il parere, fortemente incline ad accogliere la domanda di chi presenta ricorso, prodotto dalla Corte di Cassazione. Per chi non vuole soccombere all’ingiustizia, consigliamo quindi vivamente di presentare ricorso con i legali Anief, così da recuperare cifre importanti: ogni docente, ma anche il personale Ata, potrà verificare l’entità della somma da recuperare, anche per altri ricorsi, utilizzando il Calcolatore gratuito online messo a disposizione dall’Anief”.
Secondo la sentenza, “sulla base della disciplina legislativa sopra riportata e delle risultanze della documentazione prodotta dalle parti, le domande proposte” dalla docente che ha prodotto ricorso “siano fondate. La ricorrente ha infatti calcolato i numeri di giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati i giorni in cui l’attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico”.
La condanna nei confronti del ministero
Per il tribunale di Modena, quindi, la docente ha pieno diritto a ricevere “l’indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie
effettivamente richiesti e fruiti”. Per questo motivo “CONDANNA il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore” della ricorrente “dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi €. 2.988,23, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.