5 cfu concorso straordinario bis: i 24 Cfu già acquisiti non valgono
Il tema dei Cfu, della loro acquisizione e della loro regolamentazione è di estrema attualità, soprattutto in attesa dei decreti attuativi che regolamentano i 60 crediti universitari per abilitarsi per i concorsi nell’ambito della nuova riforma del reclutamento docenti.
Il conseguimento dei 5 Cfu
Discorso a parte è quello inerente la necessità di conseguire i 5 CFU richiesti agli insegnanti che hanno superato il concorso straordinario bis.
In molti chiedono se possedere già 24 CFU possa essere alternativo alla necessità di conseguire la formazione universitaria dei 5 CFU.
Secondo gli ultimi orientamenti, in attesa di una posizione ufficiale da parte del ministero, è necessario fare riferimento alla normativa che gestisce le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. In base a questa normativa, l’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU).
Superamento del concorso ordinario
Si tratta di certificazioni competenti solo alle Università. In dubbio anche la possibilità che chi ha superato il concorso ordinario, assunto dal concorso straordinario ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis possa beneficiare del riconoscimento dei 5 crediti utili per l’abilitazione.
Anche in questo caso, è necessario considerare che siamo al cospetto di due concorsi indipendenti, il che comporta anche la distinzione dei percorsi universitari relativi.
La certificazione dei 5 CFU è di competenza delle Università, il che impedisce la trasposizione dei crediti.
L’anno di prova in servizio
Per quel che riguarda il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, è un obbligo che riguarda gli insegnanti:
che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.