Requisiti accesso Tfa sostegno 2023: esonero dai 24 CFU ma non dalle selezioni, ecco per chi
Nelle prossime settimane arriveranno novità importanti per quel che riguarda i dettagli di partecipazione al prossimo TFA sostegno VIII ciclo. In particolare, i candidati attendono di conoscere nello specifico quali saranno i requisiti di accesso, oltre al numero di docenti che saranno ammessi.
I posti disponibili
Uno dei nodi cruciali riguarda la questione dell’ammissione diretta al corso con i 3 anni di servizio svolto su posto di sostegno. Sarà poi compito delle singole università rendere noti i posti disponibili. Probabile che i posti disponibili siano maggiori rispetto al recente passato, in continuità con quanto dichiarato dal ministro Valditara, convinto della necessità di aumentare sensibilmente il numero di docenti specializzati sul sostegno.
La lunga lista delle GPS di II fascia sostegno rappresenta un monito di quanto non ha funzionato negli anni passati, a discapito delle necessità degli alunni.
Chi non sostiene le prove d’accesso sino al 31/12/2024
La disposizione transitoria contenuta nell’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), sancisce che sono esonerati dalle prove di accesso i docenti “che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento”
La norma prevede che oltre ai 3 anni di servizio su posto di sostegno serve anche l’abilitazione all’insegnamento, oltre al titolo di studio. Se l’orientamento fosse confermato, la platea dei beneficiari sarebbe ridotta notevolmente.
I requisiti di accesso
In base alla nota del 13 agosto 2020 sui requisiti di accesso
I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
Questo significa che chi è abilitato per la scuola di infanzia/primaria può richiedere l’accesso al TFA sostegno. Ma serve il possesso del titolo di studio completo per la classe di concorso della scuola secondaria.
Potrà essere esonerato dalle prove di selezione solo chi potrà vantare i tre anni di servizio. Da capire se dovranno essere anche specifici.
quindi chi ha l’abilitazione E 3 anni di sostegno senza titolo può accedere direttamente senza sostenere NESSUNA prova?