Scuola

Domanda di trasferimento scuola 2023/24: requisiti per chiedere il passaggio di ruolo, cosa cambia

In attesa di conoscere i contenuti del nuovo CCNI 2022/25, considerato che quello attuale è stato annullato dal tribunale di Roma, rendendo necessario il suo aggiornamento, ci si può iniziare a fare un’idea circa la domanda di trasferimento scuola 2023/24 in base alle regole attuali.

Passaggio di ruolo

Il prossimo regolamento sancirà la mobilità per il biennio 2023/24–2024/25. Le principali novità dovrebbero riguardare il passaggio di ruolo su sostegno per la scuola secondaria, relativamente ai requisiti richiesti.

Al momento, per quel che riguarda la richiesta del passaggio di ruolo, i requisiti richiesti ai docenti sono:

aver superato l’anno di prova;
essere in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione richiesto ovvero per la classe di concorso in caso di passaggio di cattedra.
Per il sostegno, è richiesta anche la specializzazione per il grado richiesto.

Vincoli neoassunti

Il CCNI 2022/25 richiede ai docenti neoassunti di sottostare al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità. Il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica possono essere richiesti solo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

L’Europa in questo senso difficilmente consentirà ampi margini di manovra al ministero, dal momento che la continuità didattica che i vincoli consentono viene vista come una priorità per garantire qualità di insegnamento agli alunni.

La disposizione che scompare

In base all’attuale CCNI, gli assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 possono acquisire la scuola di titolarità presentando domanda di mobilità, per cui in caso di presentazione della domanda e di soddisfacimento della stessa, il vincolo scatta dall’a.s. del trasferimento.

Verrà invece meno la disposizione in base alla quale in caso di presentazione della domanda e di mancato soddisfacimento della stessa, nonché in caso di mancata presentazione dell’istanza, il docente interessato acquisisce la titolarità nella scuola di assunzione e il vincolo scatta dal medesimo anno scolastico (di assunzione).

C’è curiosità per capire se i docenti neoassunti nell’a.s. 2021/22 e 2022/23, sottoposti al vincolo triennale in base alle disposizioni del succitato contratto, previsti dal D.lgs. 59/17 e dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 (prima delle modifiche apportate dal DL 36/2022 e dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022 ), lo saranno ancora. Se dovesse esserci una deroga per l’a.s. 2023/24, potrebbe valere anche per loro.