Conguaglio art. 1 dl 3/2020 scuola: cosa prevede la legge
L’articolo 1 del Decreto Legge 3/2020 riguarda il conguaglio per gli istituti scolastici, in particolare per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Questo conguaglio è stato introdotto per compensare le spese sostenute dalle scuole per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19.
Le spese straordinarie
Il conguaglio consiste in un rimborso a carico dello Stato per le spese straordinarie sostenute dalle scuole per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, la sanificazione degli ambienti e l’adeguamento delle strutture scolastiche per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.
Il decreto prevede che il conguaglio sia corrisposto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, che abbiano effettivamente sostenuto le spese straordinarie previste dal decreto stesso. Il conguaglio è concesso nella misura del 50% del totale delle spese sostenute, con un tetto massimo di 1.500 euro per scuola.
La descrizione dettagliata
Il conguaglio viene erogato alle scuole in modo differenziato, sulla base del numero di alunni e della tipologia di istituto. In particolare, le scuole dell’infanzia riceveranno un conguaglio di 50 euro per ogni alunno, mentre per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado il conguaglio sarà di 70 euro per ogni alunno.
Per poter beneficiare del conguaglio, le scuole dovranno presentare una domanda all’Amministrazione competente entro e non oltre il 30 giugno 2021. La domanda dovrà contenere una descrizione dettagliata delle spese sostenute, corredata da copia delle fatture e dei documenti attestanti il pagamento delle stesse.
Il rimborso
In sintesi, il conguaglio previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 3/2020 rappresenta un importante sostegno alle scuole italiane che hanno dovuto fronteggiare spese straordinarie per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19. Le scuole potranno beneficiare di un rimborso fino al 50% delle spese sostenute, fino a un tetto massimo di 1.500 euro per scuola, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, la sanificazione degli ambienti e l’adeguamento delle strutture scolastiche.
In primo luogo, va precisato che il conguaglio previsto dal decreto è riconosciuto soltanto per le spese straordinarie sostenute dalle scuole tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2020. Le spese dovranno essere documentate da fatture e ricevute fiscali, e dovranno riguardare specificatamente l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine, guanti, visiere, etc.), prodotti per la sanificazione degli ambienti, e interventi di adeguamento delle strutture scolastiche per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.
Accredito sul conto corrente
In secondo luogo, va sottolineato che il conguaglio non spetta alle scuole che hanno beneficiato di altri finanziamenti o contributi, come ad esempio quelli previsti dal Decreto Cura Italia o dal Decreto Rilancio. In altre parole, le scuole che hanno già ricevuto finanziamenti per far fronte alle spese sostenute in relazione all’emergenza sanitaria non potranno richiedere il conguaglio previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 3/2020.
In terzo luogo, va precisato che il conguaglio sarà corrisposto alle scuole in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L’importo del conguaglio sarà accreditato direttamente sul conto corrente dell’istituto scolastico.
Infine, è importante sottolineare che il conguaglio previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 3/2020 non rappresenta un rimborso completo delle spese sostenute dalle scuole per far fronte all’emergenza sanitaria. Si tratta di un sostegno parziale, che cerca di compensare in parte le spese straordinarie sostenute dagli istituti scolastici. Pertanto, è importante che le scuole continuino ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, anche in vista dell’anno scolastico 2021/2022.