Supplenze Gps: niente esclusione dalle convocazioni successive per rinuncia alla scelta delle preferenze
Il 14 febbraio 2023 il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza che dichiara l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione consistita nell’aver attribuito incarichi annuali in favore di docenti inseriti nella stessa graduatoria, o in fascia inferiore, con un punteggio inferiore rispetto al ricorrente per la stessa classe di concorso.
Il ricorso
Il docente ricorrente, che era inserito regolarmente nella graduatoria di I fascia GPS per la classe di concorso A045 della provincia di Roma, aveva espresso solo alcune delle sue preferenze per le sedi in cui lavorare. Al momento della prima convocazione, le sedi da lui indicate non erano disponibili, quindi è stato escluso dalle successive convocazioni perché alcune sedi non indicate in domanda dal ricorrente sono state assegnate ad aspiranti posizionati più in basso in graduatoria. Ciò ha impedito al docente di essere assegnato a una posizione espressa nelle successive convocazioni e ha definito l’assegnazione della supplenza a un insegnante con punteggio inferiore e posizionato in fascia inferiore della graduatoria.
La violazione del ministero
Il Ministero dell’Istruzione ha eccepito la mancata indicazione delle scuole in cui erano presenti più posti disponibili dal ricorrente, ribadendo la legittimità del proprio operato. Secondo l’Amministrazione, la mancata scelta delle sedi equivale a rinuncia alle stesse. Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, tuttavia, ha accettato i rilievi esposti dal ricorrente e ha dichiarato l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione. Il Tribunale ha specificato che l’OM 60/2020 viola la disciplina delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, poiché la mancanza di alcune preferenze non può determinare l’esclusione dalle graduatorie e l’impossibilità di ricevere la supplenza sulle preferenze espresse.
12 punti in graduatoria
Il Ministero dell’Istruzione è stato condannato alle spese giudiziarie e dovrà riconoscere al ricorrente il punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l’a.s. 2021/2022. Inoltre, il Ministero dovrà risarcire il ricorrente per il danno subito, che sarà valutato sulla base della perdita di retribuzione dal 8 ottobre 2021. La violazione della disciplina delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche è stata riproposta anche nell’OM 112/2022 e si prevede che sarà riproposta anche per la scelta delle preferenze per l’anno scolastico 2023-2024.