Concorso DSGA facenti funzione: si può partecipare con tre anni di servizio, ma servono lauree valide
Via libera grazie al decreto Milleproroghe al concorso Dsga facenti funzione con laurea. Già disponibile il decreto che regolamenta le disposizioni inerenti le procedure per selezionare i Dsga ff. Ora l’attesa è tutta per il bando che consentirà di stabilire le date di presentazione delle domande.
I numeri
Non ci sono certezze ma si possono fare già le prime ipotesi in merito al numero dei partecipanti che potrebbero prendere parte alla procedura. Si potrà capire nel dettaglio l’entità numerica (si stima possano essere circa 2000) una volta che saranno disponibili i dati del monitoraggio che il Ministero dell’istruzione e del merito aveva svolto tra ottobre e novembre 2022.
La proroga nel decreto Milleproroghe (articolo 5, comma 7)
All’articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l’anno 2023, limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.».
Requisiti
Potranno partecipare alla procedura gli assistenti amministrativi facenti funzione Dsga che dispongono di specifico titolo di studio valido per l’accesso all’area dei Dsga. Possono partecipare coloro i quali hanno svolto servizio come Dsga facente funzione per almeno tre anni interi scolastici a partire dal 2011/12.
I Dsga facenti funzione sono figure che svolgono temporaneamente le funzioni di Dirigente Scolastico Generale Amministrativo (Dsga) in attesa della nomina di un Dsga definitivo.
In genere, i Dsga facenti funzione sono nominati quando si verifica una vacanza temporanea della posizione di Dsga, ad esempio quando il Dsga è in malattia o in ferie, o quando viene avviato un nuovo processo di selezione per la nomina di un Dsga.
Durante il periodo in cui svolgono le funzioni di Dsga, i Dsga facenti funzione hanno gli stessi poteri e le stesse responsabilità del Dsga titolare. Tuttavia, poiché svolgono il loro lavoro in modo temporaneo, non hanno una nomina a tempo indeterminato e non possono prendere decisioni strategiche che impegnano l’istituto oltre il loro periodo di funzione.
I Dsga facenti funzione
Il DSGA facente funzione è un docente o personale ATA che viene temporaneamente incaricato di svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico e di amministratore finanziario della scuola in caso di assenza o impedimento del DSGA titolare.
L’incarico di DSGA facente funzione viene conferito dal Dirigente Scolastico, di concerto con il Consiglio d’Istituto e in accordo con le norme vigenti in materia.
Il DSGA facente funzione ha le stesse responsabilità e funzioni del DSGA titolare, tra cui la gestione finanziaria, la redazione del bilancio di previsione, la gestione del personale ATA e la gestione delle attività amministrative della scuola.
L’incarico di DSGA facente funzione ha una durata limitata, che non può superare il termine dell’assenza o impedimento del DSGA titolare, e il docente o personale ATA che viene incaricato di tale ruolo deve possedere le stesse competenze e requisiti richiesti per l’accesso al ruolo di DSGA titolare.