Credito d’imposta alloggi universitari: quando presentare domanda al Mur
Disponibile il decreto del Ministero dell’Università e delle Ricerca che disciplina il credito d’imposta per le residenze universitarie, basato sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Il bonus consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta per una quota massima pari all’importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti.
Le imprese in difficoltà
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari all’importo versato ai fini IMU. Per accedere al bonus, è necessario inviare un’istanza al MUR, allegando i documenti dell’avvenuto pagamento dell’imposta. Tuttavia, le imprese in difficoltà non possono accedere al bonus. È inoltre escluso il cumulo con altre misure di aiuto aventi a oggetto le medesime spese.
Il decreto attuativo del Ministero dell’Università e della Ricerca deve ancora definire le disposizioni attuative della misura, le procedure di concessione e di fruizione del contributo, le condizioni di revoca e gli effettuazione dei controlli. Sui controlli, il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia delle entrate eseguono verifiche e recuperano il relativo importo in caso di indebita fruizione.
Istanza al ministero
Il governo ha recentemente introdotto un nuovo credito d’imposta per gli alloggi universitari. Questo bonus, basato sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, PNRR, è destinato alle imprese, agli operatori economici e ai privati che risultano assegnatari delle risorse stanziate dallo Stato per la costruzione di residenze universitarie.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, e per accedere al contributo è necessario inviare un’istanza al Ministero dell’Università e della Ricerca a partire dal 2024.
Tuttavia, non tutte le imprese sono idonee per ottenere questo bonus: quelle in difficoltà, ovvero quelle in stato di scioglimento, sottoposte a fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, non possono accedere al credito d’imposta.
Le disposizioni attuative
È importante notare che il decreto attuativo per questa misura non è ancora pienamente operativo, poiché il Ministero dell’Università e della Ricerca deve ancora definire le disposizioni attuative della misura, comprese le procedure di concessione e fruizione del contributo e le condizioni di revoca e di effettuazione dei controlli.
Per monitorare l’indebita fruizione del bonus, il Ministero dell’Università e della Ricerca eseguirà i controlli e, in caso di accertata indebita fruizione, recupererà l’importo relativo maggiorato di interessi e sanzioni. Anche l’Agenzia delle entrate può accertare la sussistenza di eventuali illeciti e, in tal caso, comunicare al Ministero dell’Università e della Ricerca l’indebita fruizione e provvedere al recupero delle somme.
Il cumulo del credito
Inoltre, non è possibile cumulare questo credito d’imposta con altre misure di aiuto aventi a oggetto le medesime spese. I fondi stanziati su un apposito capitolo di spesa del Ministero dell’Università e della Ricerca sono annualmente trasferiti sulla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio” aperta presso la Banca d’Italia.