Richiesta part-time scuola 2023: istanza entro il 15 marzo
Il passaggio dal lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale è un’opzione garantita dalle normative delle OO.MM. n. 446/97 e n. 55/98 e rappresenta un’opportunità ideale per coloro che vogliono gestire meglio la loro vita lavorativa, soprattutto se si trovano in situazioni difficili dovute a malattie oncologiche o alla presenza di persone con disabilità. Vediamo, dunque, quali sono le regole che disciplinano il passaggio al lavoro a tempo parziale e come presentare la richiesta.
Chi può fare richiesta?
La questione è regolamentata dall’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, che è stata successivamente modificata e integrata dall’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998. L’art. 1 dell’Ordinanza n. 446 disciplina la trasformazione dal lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale “del personale di ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative […]”. I Dirigenti scolastici e i Direttori S.G.A. sono esclusi dal lavoro a tempo parziale.
Sono quindi ammessi a fare richiesta di passaggio al lavoro a tempo parziale le seguenti categorie di personale di ruolo:
- docenti di ogni ordine e grado;
- personale ATA;
- personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle altre istituzioni educative;
- personale della scuola utilizzato in altri compiti ex art. 23 C.C.N.L. 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità.
Le eccezioni
L’art. 7 dell’O.M. n. 446/97 stabilisce che:
- non è consentito impiegare personale a tempo parziale nelle classi delle scuole primarie o nelle sezioni di scuola dell’infanzia dove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente;
- quanto ai docenti di scuola secondaria di I e II grado, titolari su classi di concorso che comprendono più discipline, la fruizione del lavoro a tempo parziale deve essere coordinata con la scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Tuttavia, per consentire una maggiore estensione del lavoro a tempo parziale, i Dirigenti, sentito il Collegio docenti, individuano le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario. In ogni caso, la realizzazione del part-time deve essere compatibile con l’articolazione oraria delle cattedre nell’ambito dell’organizzazione didattica delle scuole, garantendo l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti