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Ferie personale Ata: la fruizione dei 15 giorni anche in modo frazionato deve avvenire preferibilmente dall’1 luglio al 31 agosto

Si avvicina l’estate, con la chiusura delle scuole e la necessità di richiedere le ferie, e torna di moda il tema delle modalità con cui vanno richieste da parte del personale scolastico. Con un eterno equilibrio tra necessità della scuola, dei colleghi, diritti e doveri. Un equilibrio non sempre facile da trovare.

La nota Aran

Il periodo estivo rappresenta per molti il momento in cui godere delle tanto attese ferie. Per il personale ATA della scuola, l’organizzazione delle vacanze può rappresentare una questione spinosa e fonte di preoccupazione. In particolare, chi appartiene al personale ATA è in dubbio se le ferie debbano essere obbligatoriamente fruite nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto. L’alternativa è se sia possibile frazionarle in più periodi.

Torna utile in tal senso l’indicazione data da Aran, che tempestivamente ha fornito alcune indicazioni che cercano di fare chiarezza su questa questione. In particolare, l’agenzia ha sottolineato che il dirigente scolastico è tenuto a programmare dei turni per il godimento delle ferie del personale ATA. Nel momento in cui si ritrova a dover pianificare tali turni, il dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto.

Le esigenze di servizio

In tutto ciò, la normativa prevede che al personale ATA sia riservata la possibilità e il diritto di richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi. Se si verifica questa fattispecie, ricade nei compiti del dirigente scolastico decidere se accogliere o meno la richiesta, valutando principalmente la compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio. Si tenga presente che le esigenze di servizio prevalgono sempre.

Stando sempre al parere espresso da Aran, il godimento dei 15 giorni di ferie continuative debba avvenire preferibilmente nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto. Va però tenuto presente che anche in caso di frazionamento delle ferie, il dirigente scolastico deve comunque garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo estivo. Ciò, ovviamente, nel rispetto dei turni prestabiliti e delle esigenze di servizio.

I diritti del personale Ata

In vista dell’estate, dunque, è bene partire dal presupposto che il personale ATA ha diritto a fruire delle proprie ferie, anche in modo frazionato. Non si può però prescindere dal presupposto che il dirigente scolastico deve sempre tenere conto delle esigenze di servizio e garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto.