Tfa sostegno 8 ciclo 2023: accesso senza selezione per insegnanti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque
Importanti novità per il TFA sostegno VIII ciclo grazie al decreto PA approvato in Consiglio dei Ministri, contenente una modifica particolarmente attesa riguardante i requisiti di accesso al percorso. Se le anticipazioni venissero confermate, sarebbe ampliata la platea di coloro che potrebbero accedere ai corsi di specializzazione. La conferma una volta reso noto il bando.
I requisiti
Per la scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono alternativamente:
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono alternativamente:
abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)
Per gli ITP, sino al 2024/25, per accedere è richiesto il diploma che dà accesso alla classe di concorso.
Chi è esentato
Sono esentati dalle prove d’accesso al TFA sostegno i candidati che, nei precedenti cicli di specializzazione:
hanno sospeso il percorso;
non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.
Le novità dell’ultimo decreto
Con l’ultimo decreto, sono esentati dalle prove d’accesso sino al 31/12/2024 coloro, compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
Questo significa che fino a fine dicembre 2024 avranno accesso senza necessità di passare le prove d’accesso coloro i quali hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
Possibile numero chiuso
Secondo il decreto PA approvato nel Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: “dell’abilitazione all’insegnamento” sono soppresse.
Questo significa che possedere l’abilitazione all’insegnamento per poter accedere al corso pur in presenza di un servizio su posto di sostegno di almeno tre anni negli ultimi cinque limita notevolmente la platea degli aspiranti.
Ora resta da capire se il servizio (tre anni negli ultimi cinque) che può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni) debba essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa. Questo significherebbe che si potrebbe partecipare per un grado di istruzione ed aver svolto servizio su sostegno anche su altri gradi.
Da capire anche se l’accesso sarà limitato a livello numerico, cosa che metterebbe un freno all’ampliamento della platea dei beneficiari.