Graduatorie, Gps e supplenze

Cancellazione graduatorie dopo immissione in ruolo: cambiamenti in vista

Si torna a parlare della cancellazione dei docenti immessi in ruolo da ogni graduatoria di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

La conferma in ruolo

Lo prevede l’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. n. 297/94 [comma 3-bis introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019)]. In base alla normativa, i docenti assunti in ruolo, a partire dall’a.s. 2020/21, non figurano più in alcuna graduatoria utile a firmare contratti a tempo determinato e indeterminato.

Questo avviene naturalmente nel momento in cui arriva la conferma in ruolo. Fanno eccezione le GM di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quella di immissione in ruolo.

Le cancellazioni

Questo comporta che i docenti in questione sono cancellati:

dalle GM di concorsi straordinari;
alle GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo;
dalle GaE;
dalle GPS;
dalle graduatorie di istituto.

In base a questa normativa, la decadenza dalle graduatorie scatta nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in ottica assunzioni dell’a.s. successivo. Le incongruenze sono derivate dalla decisione di alcuni Uffici di operare in autonomia, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati.

L’esclusione dalle immissioni in ruolo

Questo ha comportato l’esclusione da eventuali nuove immissioni in ruolo.

Le ultime disposizioni del ministero prevedono la cancellazione dalle GaE e dalle graduatorie di istituto, ma non si parla delle GPS. Da capire il perchè.

L’articolo 5 dispone che:

13. All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; b) il comma 3-bis è abrogato.