Graduatorie, Gps e supplenze

Algoritmo Gps: cattedre assegnate dal giudice, illegittimo escludere senza conoscere le disponibilità

In attesa di capire cosa accadrà con l’informatizzazione nomine supplenze in vista del prossimo anno scolastico (procedura che avverrà in estate) il ministero dovrà necessariamente fare i conti anche con le sentenze che continuano ad arrivare dalla giustizia ordinaria in merito alla gestione delle graduatorie che hanno portato ad assegnare le cattedre.

Docenti scavalcati in graduatoria

In ordine di tempo, arriva ancora una sentenza che conferma come qualcosa non abbia funzionato nella gestione dell’algoritmo, in particolar modo per quel che concerne le lamentele di molti docenti che hanno ritenuto ingiusto l’essere stati scavalcati da colleghi peggio posizionati in graduatoria. I giudici hanno individuato nella comunicazione tardiva delle disponibilità uno dei difetti principali della procedura.

“Il Tribunale del Lavoro di Roma con ordinanza del 13 febbraio 2023 ha dichiarato il diritto della ricorrente, scavalcata dall’algoritmo utilizzato dal Ministero dell’Istruzione solo per non aver richiesto “spezzone orario” e quindi priva di incarico da GPS, a vedersi assegnato l’incarico al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente, attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati nei mesi di ottobre 2022″.

La conoscenza delle disponibilità

Il giudice dott. Cottatellucci, a seguito di ricorso presentato dall’avvocato Cristiana Mei precisa che: “un dispositivo di esclusione tanto stringente presuppone un esplicita e completa indicazione delle tipologie sulle quali la richiedente avrebbe potuto consapevolmente esprimere le proprie opzioni perché solo a queste condizioni alla mancata richiesta si può attribuite il carattere della rinuncia. Non solo, presuppone anche che al momento della presentazione della domanda siano conoscibili le effettive caratteristiche dei singoli posti per cui fare domanda, perché solo in questo modo la scelta risulta effettivamente ponderata, mentre in questo giudizio la ricorrente ha sostenuto (sino a questo momento non contraddetta dall’amministrazione) che ha presentato la domanda pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente alla scadenza del termine per le domande. Sono queste le ragioni specifiche che fanno ritenere sussistente, nella connotazione sommaria propria della domanda cautelare presentata, il requisito del fumus boni iuris.

Assegnazione dell’incarico

Per quanto attiene la sussistenza del concorrente requisito del periculum in mora, si afferma che l’esclusione dall’intera procedura di reclutamento determinerebbe per la ricorrente un pregiudizio evidente dovuto non solo al mancato svolgimento dell’incarico ma anche alla perdita della possibilità di conseguire il punteggio di servizio, che determinerebbe nel collocamento della ricorrente nelle future graduatorie un fattore di svantaggio ingiusto destinato a riprodursi nel tempo.”

In base alla sentenza del Tribunale di Roma, la docente ha già ottenuto, in via cautelare, l’assegnazione dell’incarico previsto, nelle more della definizione del giudizio di merito.