Scuola

Tfa sostegno 2023 quando esce il bando: il calcolo delle tre annualità per accedere direttamente al corso

Non ci sono ancora novità sostanziali, almeno per quel che riguarda le attese, date, inerenti la prossima edizione del TFA sostegno, quello che sarà l’VIII ciclo. In Gazzetta Ufficiale non c’è ancora traccia della modifica alla legge 79/22 in base alla quale i docenti con tre annualità di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque avrebbero via libera alla partecipazione al corso, fino al 31 dicembre 2024.

Alto numero di docenti specializzati

Il requisito è il possesso sia di titolo di studio valido che di abilitazione. Una fattispecie che riduce inevitabilmente la platea dei beneficiari andando in contrasto con l’obiettivo di arrivare a un alto numero di docenti specializzati, scongiurando il riproporsi di quanto avvenuto fino all’anno scolastico in corso, quando molte nomine su sostegno sono state ratificate a docenti senza titolo.

La modifica dovrebbe essere contenuta nel decreto PA approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 6 aprile, ancora non pubblicato in Gazzetta ufficiale. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale risolverebbe molte questioni irrisolte, ma c’è ancora da capire se il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni).

Numero chiuso

Inoltre, si attendono dal ministero chiarimento anche per quel che concerne la necessità che il servizio debba essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa. Questo comporterebbe il via libera alla partecipazione per un grado di istruzione ed aver svolto servizio su sostegno anche su altri gradi.

Non si esclude inoltre che l’accesso possa essere a numero chiuso.

I cinque anni di servizio

Infine ci si chiede se nelle tre annualità sarà possibile considerare l’anno scolastico in corso, il 2022/23. La conferma arriverà dalla pubblicazione ufficiale in Gazzetta ufficiale. L’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94 sancisce che “il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Se non ci saranno indicazioni contrarie, il computo dei 5 anni di servizio utili potrebbe partire dal 2022/23 e andare a ritroso.