Carta docente: la Cassazione deciderà definitivamente se spetta anche ai precari
Dopo anni di richieste da parte dei sindacati e svariate sentenze a favore dei precari, entra nel vivo la questione del riconoscimento al diritto della Carta del docente anche nei confronti di chi non è un docente di ruolo. Dovrà decidere la Cassazione quali provvedimenti andranno presi in questo senso.
Bonus di 500 euro
L’ultimo capitolo è quello dell’ordinanza dello scorso maggio 2022, quando la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha stabilito che è illegittimo non riconoscere ai docenti non di ruolo la Carta del docente. Ricordiamo che si tratta di un bonus di 500 euro annui, attivo ormai da otto anni.
Ora si attende la decisione definitiva della Suprema Corte italiana. L’accoglimento dei primi ricorsi ha portato a un boom degli stessi, arrivati a circa 20.000 in tutta Italia. Una situazione che non può continuare a essere lasciata nell’incertezza.
Natura retributiva
All’accoglimento delle domande, si sta però interponendo una limitazione nei confronti dei rimborsi a carico dello Stato nei confronti di chi ha lavorato per almeno 5 mesi oppure affermando che la carta docente avrebbe natura retributiva, per cui il docente che non si sia immediatamente rivolto al Tribunale potrebbe ottenere solo 2.500,00, ossia la carta docente degli ultimi 5 anni.
Inoltre il Tribunale di Taranto ha sfruttato il cosiddetto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, inviando alla Suprema Corte di legittimità quattro quesiti in merito al diritto alla Carta del docente. Lo scopo è ottenere indicazioni che possano fare chiarezza fornendo un determinato principio di diritto necessario per la corretta decisione delle cause.
I punti da chiarire
Questi i punti che la Corte di Cassazione dovrà chiarire:
- se la carta docente debba essere attribuita anche per le supplenze brevi oppure soltanto per le supplenze di durata pari o superiori ai 150 giorni;
- se il bonus abbia natura retributiva oppure di mera reintegrazione di un importo speso nell’interesse del datore di lavoro;
- se l’attribuzione della carta docente consista in una obbligazione di fare, azionabile entro il termine di prescrizione di 10 anni, oppure in una mera obbligazione pecuniaria, richiedibile entro l’inferiore termine di 5 anni;
- se la carta possa essere riconosciuta anche ai docenti già cessati in via definitiva dal servizio, in quanto concretizzante il diritto ad un mero beneficio pecuniario, oppure richieda che il dipendente sia ancora in servizio con un contratto a tempo determinato o possa almeno essere riassunto, in quanto iscritto nelle GPS.