Scuola

Concorso straordinario bis vincolo triennale: la normativa sullo svolgimento del servizio

Il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione per i docenti assunti mediante concorso straordinario-bis è regolamentato dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In base a questa norma, i docenti neoassunti in ruolo di tutti i gradi di istruzione hanno l’obbligo di permanere nel medesimo istituto di assunzione per tre anni. Rientra in questo periodo l’anno di prova, nello stesso tipo di posto/classe di concorso.

Sovrannumero o esubero

Tuttavia, il vincolo non ha validità se si configura la fattispecie di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità. Vale anche per chi presta assistenza a un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Posto e classe di concorso

La norma non specifica se gli anni di vincolo richiedano che ci sia un effettivo servizio o meno, ma dispone che il docente è tenuto a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni. Tuttavia, nel corso dei tre anni di vincolo, all’insegnante è riservata la possibilità di inoltrare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Domanda di assegnazione

In sintesi, gli anni di vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione sono validi se trascorsi nella medesima scuola e nello stesso tipo di posto/classe di concorso, ma questo non significa che sia tassativo che siano costituiti da tre anni di effettivo servizio. Al docente è riservata la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare supplenze al 30/06 e al 31/08, purché siano per un’altra tipologia o classe di concorso per la quale abbia titolo.