Domanda personale Ata 2023 terza fascia: attenzione alle dichiarazioni, possono esserci conseguenze anche penali
Il Concorso ATA 24 mesi è una grande opportunità (ricordiamo che si tratta di un concorso per soli titoli), ma è anche una procedura alla quale prestare molta attenzione se non si vuole correre il rischio di presentare una domanda che verrà poi annullata. O, peggio, se non si vuole incorrere nel rischio di sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (non corrispondenti al vero) e attestati falsi.
L’ordinanza che regolamenta le graduatorie
Un errore nella compilazione delle domande può portare nel caso meno grave all’esclusione dalla procedura, per salire poi di severità con l’esclusione dalla graduatoria, fino alle sanzioni penali.
Lo sancisce l’ordinanza del 2009: “l’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001“.
Ammissione con riserva
Le domande sono nulle quando ritenute inammissibili: è il caso delle domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine (18 maggio). Stesso discorso per le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. Poi è diritto dell’amministrazione escludere candidati che in seguito a verifiche più approfondite risultino non soddisfare i requisiti prescritti o abbiano violato l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
Esclusioni e annullamenti
L’esclusione si basa sulle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda o sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
L’annullamento della domanda scatta anche in caso di domande d’inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta. Non sono valide le domande prodotte dai candidati nel caso in cui siano prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.