Graduatorie, Gps e supplenze

Algoritmo supplenze 2023: illegittima l’esclusione anche per le sedi espresse

Si avvicina il terzo anno di assegnazione supplenze mediante algoritmo con l’ormai consolidata procedura di informatizzazione nomine. Una procedura che nei primi due anni ha mostrato tutte le sue lacune e che quest’anno, in base alle promesse fatte nei mesi scorsi dal ministero, dovrebbe essere epurata da tutti i difetti strutturali che l’hanno resa poco credibile agli occhi di chi si è visto scavalcare, a suo avviso ingiustamente, da colleghi peggio posizionati in graduatoria senza comprenderne fino in fondo il motivo.

La sentenza del tribunale

Nel frattempo la giustizia continua a esprimere il suo parere sulla vicenda, e si tratta di un parere che di fatto boccia l’operato dell’algoritmo.

Viene infatti ritenuta illegittima l’esclusione anche per le sedi espresse. La decisione è del Tribunale di Salerno che ha emesso una sentenza di grande importanza il 16 maggio 2023, in cui ha stabilito una chiara distinzione tra la rinuncia all’assegnazione e la rinuncia alla sede. Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Elda Izzo della rete legale ANIEF e dall’avvocato Attilio Caliendo, confermando il diritto della ricorrente a ottenere un incarico di supplenza presso una delle sedi indicate nella sua domanda. Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ordinato di assegnare un incarico a tempo determinato alla ricorrente nella classe di concorso ADSS, in base alla sua posizione nelle graduatorie incrociate (GAI), presso un’istituzione scolastica situata nei comuni indicati nella domanda.

Tesi inaccettabile del ministero

Secondo quanto si legge nella sentenza, “Non è accettabile la tesi sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo cui anche chi rinuncia solo alla sede (ovvero non ha selezionato tutte le sedi disponibili nel modello di scelta delle sedi compilato) deve essere escluso dalle nomine successive”.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente legale che chiarisce la distinzione tra la rinuncia all’assegnazione e la rinuncia alla sede. Il tribunale ha sottolineato che il rinunciante alla sede non dovrebbe essere penalizzato e escluso dai turni di nomina successivi, poiché la sua scelta riguarda solo la località di lavoro preferita e non l’opportunità di ottenere un incarico di supplenza.

Maggiore flessibilità

La sentenza è importante perchè riconosce che la rinuncia alla sede non dovrebbe pregiudicare la possibilità di ottenere un incarico di supplenza presso un’altra sede disponibile.

Servirà ora garantire una maggiore flessibilità e opportunità per i docenti che desiderano ottenere incarichi di supplenza. La sentenza sancisce infatti che i docenti devono avere la possibilità di scegliere la sede di lavoro che ritengono più adatta alle proprie esigenze, senza essere penalizzati nelle nomine successive.