Richiesta ferie Personale Ata: possono essere frazionate o per 15 giorni consecutivi tra 1 luglio e 31 agosto
Si avvicina la fine dell’anno scolastico, pur con la coda dell’ultimo fondamentale mese di scuola che per molti studenti è contraddistinto anche dall’arrivo degli esami relativi al proprio grado di istruzione, e si comincia a parlare del sempre discusso tema delle ferie da richiedere in vista dell’estate.
Particolarmente delicata è la questione che attiene le ferie del personale ATA, che deve sottostare, naturalmente, a una serie di condizioni imprescindibili per poter vedere accettate le proprie richieste. Una delle possibilità conferite al Personale Ata attiene l’opportunità di poter scegliere se frazionare il periodo di ferie oppure richiederle per 15 gironi consecutivi.
In questo secondo caso, le ferie devono essere godute nel periodo che va tassativamente dall’1 luglio al 31 agosto. Lo ha specificato l’Aran, rispondendo alla richiesta di un parere inerente le modalità di richiesta delle ferie da parte del personale amministrativo, tecnico, ausiliario.
Le nuove linee guida dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) in merito alle ferie del personale scolastico possono essere riassunte in quattro punti chiave.
Il primo punto sottolinea l’importanza di pianificare i turni per la fruizione delle ferie. Questo significa che il dirigente scolastico deve organizzare adeguatamente i periodi di riposo dei dipendenti, garantendo una distribuzione equa e coerente con le esigenze del servizio.
In particolare, il secondo punto stabilisce che, nella programmazione dei turni, il dirigente scolastico deve assicurare che ogni dipendente possa godere di almeno 15 giorni di ferie consecutivi nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto. Questo è un periodo cruciale per le vacanze estive e l’Aran ritiene che sia importante garantire un periodo di riposo prolungato durante questa fase dell’anno.
Tuttavia, il terzo punto sottolinea che il dipendente ha la facoltà di richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi. Questa opzione consente al lavoratore di distribuire il proprio periodo di riposo in modo più flessibile, secondo le proprie esigenze personali.
Infine, la decisione di accogliere o meno la richiesta di frazionamento delle ferie spetta al dirigente scolastico, che deve valutare principalmente la compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio. In altre parole, il dirigente scolastico deve trovare un equilibrio tra le richieste dei dipendenti e le necessità organizzative dell’istituzione scolastica.
È importante sottolineare che, nel pianificare le ferie, il dirigente scolastico deve sempre tenere in considerazione le esigenze di servizio, che hanno comunque la priorità. Tuttavia, se un dipendente richiede di non usufruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto, il datore di lavoro non può negare questa richiesta a meno che non ci siano motivi validi per farlo.
L’Aran ritiene che, se possibile, i 15 giorni di ferie dovrebbero essere preferibilmente fruiti in modo frazionato nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Tuttavia, si sottolinea nuovamente che le esigenze di servizio, il rispetto dei turni prestabiliti e la garanzia di ferie continue per gli altri dipendenti devono essere tenuti in debita considerazione durante la pianificazione.
In conclusione, le nuove indicazioni dell’Aran mirano a garantire una pianificazione efficace delle ferie per il personale scolastico, conciliando le esigenze di servizio con le richieste dei dipendenti. L’obiettivo è assicurare un adeguato periodo di riposo estivo e allo stesso tempo garantire la continuità delle attività scolastiche.