Proroga supplenza Ata al 31 agosto: richieste motivate vanno inviate agli Uffici scolastici regionali per ottenere l’autorizzazione
Con la diramazione ufficiale della nota relativa alla proroga dei contratti del personale ATA a tempo determinato fino al 31 agosto si sblocca e viene sancita una questione che ogni anno scolastico, di questi tempi, diventa di stretta attualità. Si tratta di una questione che attiene le proroghe che si rendono necessarie, a livello di richiesta, da parte dei dirigenti scolastici che si vengano a trovare in situazioni di effettiva necessità.
La regolarità dei servizi
Il contesto attiene alle fattispecie in cui risulta altrimenti impossibile garantire il regolare e completo svolgimento dei servizi di istituto attraverso il ricorso a personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
I dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di richiedere questo tipo di servizio, devono inviare richiesta, motivandola, agli Uffici scolastici regionali. In questo modo possono ottenere la relativa autorizzazione.
A livello di casistica generale, le motivazioni per essere ritenute legittime devono riguardare attività come lo svolgimento degli esami di stato, il recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado.
L’avvio dell’anno scolastico
Ma ci sono anche casi in cui i dirigenti scolastici hanno necessità di inviare richiesta agli uffici scolastici per far fronte a situazioni eccezionali che senza la presenza del personale ata potrebbero essere impossibili da risolvere in maniere soddisfacente e regolare. Il riferimento è ad esempio ad attività connesse all’ordinato avvio dell’anno scolastico. Un esempio tipico che viene proposto ai dirigenti scolastici è quello della necessità di svolgere adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto.
A chi è concessa la possibilità
Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono una possibilità, se viene richiesta e accettata la proroga oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, che viene concessa a scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.
Il riferimento è all’impossibilità di assicurare da parte della scuola lo svolgimento regolare delle attività previste ricorrendo a personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata.