Rinuncia proroga supplenza Ata: non si tratta di abbandono del servizio che comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenze
Rinunciare a una proroga di supplenze ATA al 31 agosto non comporta alcuna conseguenza. Lo conferma il ministero successivamente alla pubblicazione della nota annuale che sancisce l’autorizzazione alla proroga dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto 2023.
Copertura degli adempimenti
si tratta di una fattispecie che si configura puntualmente ogni fine anno scolastico e che riguarda la possibilità che alcuni dirigenti scolastici si trovino nella condizione di aver bisogno ancora del servizio del personale ata per completare in maniera efficiente lo svolgimento delle ultime operazioni scolastiche.
Si può infatti configurare il caso in cui non sia possibile da parte dei presidi coprire tutti gli adempimenti con il personale supplente già assunto al 31 agosto o di ruolo.
Il complrtamento delle attività
I dirigenti hanno la possibilità di richiedere autorizzazione agli uffici scolastici la proroga di alcuni contratti ata per attività come lo svolgimento degli esami di stato, il recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, o situazioni eccezionali che mettono a rischio il regolare completamento delle attività scolastiche annuali.
Nessun obbligo, nessuna sanzione
Può però capitare che il supplente non possa o non voglia accettare la proroga di cui ha bisogno il dirigente scolastico. Una situazione che può riguardare i supplenti che lavorano lontano da casa, ma non solo. In questo caso rinunciare non comporta alcuna sanzione, dal momento che a livello legislativo la proroga non è considerata un obbligo. Chi decide di non continuare a lavorare oltre il 30 giugno, può rinunciare senza incorrere in sanzioni o conseguenze.
Un’arma a doppio taglio
Questo perchè a rinuncia alla proroga non è in alcun modo assimilabile all’abbandono del servizio, considerato meritevole di sanzioni. Un diritto che da un lato tutela ampiamente il personale supplente impossibilitato ad accettare la proroga, ma che alo stesso tempo può comportare una difficoltà organizzativa per i dirigenti scolastici in caso di eccessivo numero di proroghe rifiutate da arte del personale di cui la scuola ha bisogno.