Assunzioni concorso straordinario bis: domanda per le supplenze non sarà efficace se l’inclusione in GPS è per la stessa classe di concorso di immissione in ruolo
Alcuni docenti si trovano in una situazione di attesa dopo aver avuto la buona notizia di essere stati assunti in seguito alla vittoria del concorso straordinario bis. Questi docenti verranno immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2023, ma si trovano nella condizione di avere il dubbio di presentare lo stesso domanda per partecipare al conferimento delle supplenze.
La domanda per le supplenze
Per ottenere immissione in ruolo e conferma nella stessa scuola in cui docente ha prestato servizio a tempo determinato, è necessario superare la prova conclusiva del percorso universitario. La scadenza per questo percorso è fissata al 15 giugno 2023. E’ necessario superare anche l’anno di prova, con valutazione finale entro fine agosto.
La presentazione delle domande per le supplenze da parte di chi ha ottenuto l’assunzione da concorso straordinario bis, rappresenta una sorta di paracadute da utilizzare nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non si ottenga poi la cattedra promessa.
L’inclusione nelle Gps
Una decisione che si può prendere con cognizione di causa dal momento che le tempistiche diverse delle due procedure consentono di verificare al momento della presentazione delle domande di partecipazione alle supplenze al 30/06 e al 31/08 se si è ottenuta l’immissione in ruolo dal primo settembre.
A prescindere da questa sequenza temporale, chi presenta domanda per le supplenze se poi ottiene l’immissione in ruolo vedrà decadere la domanda stessa. Questo nel caso in cui l’inclusione in GPS coincida con la classe di concorso di immissione in ruolo.
Il vincolo triennale
Se poi arriva la conferma in ruolo, il ministero provvede con la cancellazione, se il candidato è presente, da GM, GaE e GI di inclusione. Da chiarire ancora se la cancellazione varrà anche per le Gps. In questo senso si attende una nota ministeriale chiarificatrice. Scatterà poi in questo caso il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione.