Scuola

Percorsi abilitanti 60 Cfu: quali sono gli altri crediti che verranno riconosciuti ai docenti

Il nuovo percorso per l’abilitazione dei docenti promette di modificare la storia recente della scuola italiana e indirizzare in maniera decisiva il prossimo futuro. Se queste riforme saranno all’insegna del miglioramento solo il tempo potrà dirlo. Nel frattempo, ci si interroga sui dettagli del nuovo percorso abilitante dei docenti.

I percorsi abilitanti

Uno dei temi più dibattuti è senza ombra di dubbio quello inerente i crediti, la loro acquisizione e la loro validità. La questione della validità nei percorsi abilitanti dei CFU acquisiti precedentemente è una delle più dibattute. Nello specifico, si parla dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche. Per questo tipo di crediti non sembrano esserci grossi dubbi circa il loro riconoscimento. Stesso discorso per altri crediti ottenuti mediante corsi di laurea o master.

Il DPCM sarà in ogni caso completo di una tabella che avrà il compito di chiarire i termini e dei limiti in cui i CFU conseguiti potranno essere spesi e in che rapporto. Nella bozza è già stato chiarito che per il conseguimento dei CFU o CFA sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento. Ma almeno dieci devono derivare da tirocinio diretto.

I presupposti di legge

Altra questione centrale riguarda il requisito di accesso al corso da 60 CFU. Innanzitutto è necessario essere in possesso di titolo di studio valido ai sensi della legge attuale. Quindi laurea con i CFU per l’accesso alla classe di concorso o diploma per ITP.

Ci sono poi gli studenti che risultano iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli idonei all’insegnamento. Condizione necessaria, che abbiano già conseguito almeno 18 CFU. Già il prossimo anno accademico si darà il via ai corsi. I percorsi abilitanti docenti, potranno svolgersi online, ma non si potrà superare il limite della metà del totale.

Corsi online

I corsi da 30 CFU si svolgeranno online. Vale per i docenti specializzati sul sostegno non ancora abilitati che per chi attende una seconda abilitazione.