Scuola

Abilitazione insegnamento 60 cfu: le regole dei corsi abilitanti e il conseguimento dei crediti

Il Decreto PA Bis è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è introduce numerosi cambiamenti per quel che riguarda i corsi abilitanti per aspiranti insegnanti. Sono nuove regole che modificano la formazione iniziale de candidati docenti e sanciscono un nuovo criterio di erogazione dei corsi. Una delle prime novità riguarda il limite numerico precedentemente imposto sul numero di abilitati per specifiche classi di concorso.

Le ulteriori abilitazioni

Questo limite è stato abolito, con immediato effetto sulla situazione dei cosiddetti docenti ingabbiati, che adesso hanno via libera per ottenere l’abilitazione in una particolare classe di concorso.

Cambia anche il modo di erogare i corsi da 30 CFU. Si tratta dei percorsi pensati per gli insegnanti che hanno bisogno di conseguire un’ulteriore abilitazione. Per loro la modalità di somministrazione dei corsi sarà telematica. Una novità inerente sia i docenti specializzati sul sostegno non ancora abilitati, sia quelli che hanno bisogno di ulteriore abilitazione.

La ripetizione del corso abilitante

Chi vincerà i prossimi concorsi ordinari, senza possedere abilitazione, potrà ripetere la prova finale del corso abilitante una seconda volta.

Ma sarà l’ultima occasione concessa, perchè se si fallisce nuovamente la possibilità, incapperanno nella cancellazione dalla graduatoria concorsuale, senza possibilità di ottenere l’immissione in ruolo. Chi prende parte al concorso con i 30 CFU potrà completare il loro percorso abilitante integrando i CFU mancanti.

I crediti

Discorso diverso per i partecipanti al concorso con i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. In caso di vincita del concorso, ci sarà da seguire il percorso da 36 CFU. I prossimi due anni accademici, saranno caratterizzati da percorsi universitari e accademici di formazione iniziale da svolgere online. Non rientrano in questa possibilità le attività di tirocinio e di laboratorio. Il limite è la metà.

Per gli ITP la validità dei diplomi con cui si accede alle classi di concorso del tipo B resterà in vigore fino a fine 2024.