Scuola

Abilitazione docenti paritarie: con tre anni di servizio bastano 30 Cfu

Importante novità per i docenti delle scuole paritarie, in particolare per quelli che possono già vantare una discreta esperienza professionale accumulata sul campo. Grazie al nuovo emendamento di recente approvazione, gli insegnanti che possono vantare tre anni di servizio beneficeranno dell’abilitazione con 30 Cfu.

Vale da settembre

L’emendamento al decreto legge Pa 2 consentirò la riattivazione dei corsi di abilitazione all’insegnamento per i docenti delle scuole pubbliche paritarie. La validità della nuova legge scatterà già dal prossimo settembre, e costituisce un gradito ritorno dopo uno stop di quasi dieci anni.

L’idea di base è istituire un percorso facilitato per questi docenti, in modo d valorizzare l’esperienza accumulata sul campo. Lo si fa dando valore e riconoscimento agli anni di insegnamento, ritenendoli validi ai fini dell’abilitazione.
La legge si rivolge in particolare ai docenti che possono vantare un minimo di tre anni di insegnamento negli ultimi cinque anni in una scuola paritaria. Per loro si apriranno le porte dell’abilitazione essendo chiamati a disporre solo della metà dei crediti formativi universitari (CFU) richiesti agli altri docenti. Dunque dovranno disporre di soli 30 crediti e non di 60.

L’acquisizione dell’abilitazione

La legge va incontro a qualcosa come 15mila docenti che grazie a questo emendamento vedono sbloccata una situazione di difficoltà. Nello specifico, l’emendamento in questione consente l’acquisizione dell’abilitazione per i docenti con tre anni di servizio. La ratio dietro questa richiesta è garantire pari dignità all’insegnamento nelle scuole paritarie e in quelle statali.

Cosa cambia

I docenti delle paritarie saranno chiamati a ottenere l’abilitazione mediante i percorsi universitari. In tutto ciò resta il principio che l’insegnamento sarà considerato per tre anni requisito valido per il mantenimento della parità da parte della scuola dove insegnano. Ma adesso chi ha svolto servizio, presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché coloro che abbiano superato la procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, potrà accedere all’abilitazione all’insegnamento attraverso il conseguimento di 30 CFU/CFA (in luogo dei 60 CFU/CFA) di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.