Nuovi percorsi abilitanti 60 cfu: la validità dei 24 Cfu e come poterli sfruttare
L’ufficializzazione del DPCM che regolamenta i nuovi percorsi di formazione docenti da un lato accontenta tutti coloro i quali erano in attesa di conoscere i dettagli di questa nuova era del reclutamento docenti. Dall’altro apre tutta una serie di dibattiti sulle casistiche inerenti le singole fattispecie che possono riguardare i candidati docenti, tutte diverse a seconda dei casi.
La questione dei 24 cfu
Al centro del dibattito, come spesso accaduto negli ultimi tempi, la questione dei 24 CFU, in un primo momento, sembrava, destinati a essere immediatamente messi in secondo piano e non più ritenuti validi per un determinato tipo di percorso. Poi salvati in corner, riconosciuti solo se conseguiti dopo il 31 ottobre 2022.
Le modifiche ai percorsi di abilitazione dei docenti di scuola secondaria di I e II grado rivoluziona in qualche modo il mondo della scuola, e si dovrà adesso imparare a fare i conti con un DPCM che introduce nuovi elementi come i 30, 36 e 60 CFU.
Il conseguimento entro il 31 ottobre
La pubblicazione definitiva del decreto potrebbe fugare altri dubbi, ma come sempre il ruolo principale sarà affidato alle note del ministero che sarà in grado, di volta in volta di chiarire singoli casi che riguarderanno anche piccoli gruppi di aspiranti docenti. Quel che è certo è che il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU/CFA.
Come detto è stato salvaguardato il ruolo dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Costituiscono infatti ancora uno dei requisiti di accesso al primo concorso della fase straordinaria, che il ministero ha promesso in uscita in autunno. Chi possiede i 24 CFU sarà in possesso di una prima base per arrivare ai 60 CFU previsti come standard per il conseguimento dell’abilitazione.
La procedura ordinaria
Ma chi non spenderà subito, per vari motivi, questi 24 CFU, potrà farlo anche in seguito, ovvero dopo la fase transitoria? La risposta sembra essere affermativa, se ci si attiene al contenuto del DPCM in cui non viene indicata alcuna scadenza per gli stesso. La procedura ordinaria dei 60 cfu va di pari passo con quella dei 36 CFU. Non è da escludere che possano essere scontati altri CFU conseguiti dal docente in vari percorsi universitari o post universitari. In questo caso però i confini saranno determinati dal ministero con delle tabelle che saranno allegate al DPCM.