Lasciare ruolo per supplenza: la normativa sulle Gps sostegno e non solo
La normativa ministeriale attuale consente ai docenti di ruolo di accettare incarichi su posto di sostegno finalizzati al ruolo. Il riferimento è agli incarichi da GPS sostegno I fascia ed elenco aggiuntivo. Possono anche accettare supplenze al 30/06 e al 31/08. Ma c’è una condizione, e cioè possano vantare il completamento dell’anno di prova.
Chi può accettare supplenze
In vista del prossimo anno, dunque, chi è già di ruolo può sicuramente accettare accettare supplenze su posto comune, purchè abbia già svolto l’anno di prova, per altro grado di istruzione o altra classe di concorso (anche del medesimo grado). E’ anche possibile dire di sì a supplenze su posto di sostegno in un grado diverso da quello di titolarità. Resta valido il vincolo dell’anno di prova.
Secondo la normativa, al docente di ruolo è anche consentito di accettare incarichi su sostegno finalizzati al ruolo. C riferiamo a incarichi da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo. Questo consente comunque di mantenere il ruolo attuale grazie all’art. 36,. Deve però aver superato l’anno di prova ed essere titolare in un diverso grado di istruzione.
Le limitazioni
Ci sono invece delle limitazioni, come quelle che colpiscono il docente titolare di scuola dell’infanzia, cui è impedito di accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia. Via libera invece alla supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Chi ha una cattedra nella scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria. Via libera invece ad incarichi di supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Le altre classi di concorso
Il docente titolare di scuola secondaria di I grado dovrà rinunciare a una supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Consentita invece la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
Infine, chi insegna nella scuola secondaria di II grado dovrà dire di no a incarico su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Nessun impedimento invece a un incarico di supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.