Depennamento graduatorie Ata prima fascia: come ripartire in caso di sanzione per non aver accettato il ruolo
La presenza in graduatoria di prima fascia ATA consente di giocarsi le proprie chance di essere assunti in ruolo. Chi però riceve una convocazione ma non accetta il ruolo o non prende servizio in corre nella sanzione equivalente al depennamento dalle graduatorie ATA 24 mesi.
Le sanzioni
Penalizzazione che comporta il dover ripartire dalla terza fascia, con tutte le conseguenze del caso. Chi rinuncia alla nomina in ruolo dunque decade dalle graduatorie ATA 24 mesi. Lo sancisce l’art. 559 del dlg 297/94: “La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita“.
Ma le sanzioni non finiscono qui, perchè si estendono anche all’essere cancellati dalle graduatorie di istituto. Questo comporta che il docente che incorre in questo tipo di sanzione non può poi svolgere supplenze nelle scuole scelte mediante compilazione dell’allegato G.
L’aggiornamento delle graduatorie
Chi viene depennato dalla prima fascia può però reinserirsi iscrivendosi nuovamente nelle graduatorie di terza fascia al primo bando utile. Bisogna però in questo caso attendere l’aggiornamento delle graduatorie che è previsto ogni tre anni.
Non viene mai preclusa la possibilità di cancellarsi dalle graduatorie di prima fascia. Allo stesso modo, si può richiedere il cambio provincia passando dalla terza fascia al momento dell’aggiornamento.
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