Scuola

Accettazione supplenza docente di ruolo: valutazione dell’anno di servizio nella graduatoria interna e nei trasferimenti

Anche ai docenti di ruolo è riservata l’opportunità, cui spesso si fa ricorso, di scegliere di firmare un contratto di supplenze annuali e sino al 30 giugno. Sin qui ci si rifà alla normativa, che assicura questo diritto anche a chi ha un contratto a tempo indeterminato, per vari tipi di esigenze lavorative e personali. Quella che è più oscura come zona è quella relativa alla valutazione dell’anno svolto come supplenza nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità.

La perdita della titolarità di sede

La possibilità è riservata ai docenti con contratto a tempo indeterminato, che hanno svolto con successo l’anno di prova. A loro è riservata la possibilità di accettare incarichi di supplenza. La normativa è contenuta anche nella circolare annuale sulle supplenze 2023/24. Ai sensi del succitato articolo 36:

A questa categoria di docenti è riservata l’opportunità di accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro grado o altra classe di concorso. L’accettazione di supplenze non preclude per tre anni, la perdita della titolarità della sede.

E’ preclusa questa possibilità ai docenti neoassunti che devono ancora svolgere l’anno di prova. Per questi docenti è preclusa la possibilità di accettare l’assegnazione di nomine a tempo determinato.

La valutazione del servizio

Come avviene la valutazione dell’anno di supplenza per quel che riguarda la mobilità e le graduatorie interne? Il servizio prestato dal docente di ruolo come supplente viene valutato nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità (trasferimenti e passaggi) come servizio non di ruolo. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.

Questo significa che il servizio in questione è valutato 6 punti ogni anno per tutti gli anni nella mobilità e 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti dal quinto anno in poi nella graduatoria interna di istituto.

Chi svolge un anno di supplenza vede valutato il periodo come servizio pre-ruolo sia nei trasferimenti/passaggi che nella graduatoria interna di istituto. Ciò significa che l’eventuale anno di supplenza viene valutato 6 punti nella mobilità, come anche gli altri anni di pre-ruolo mentre nella graduatoria interna si sommerà all’eventuale altro servizio non di ruolo e si procederà al calcolo sopra indicato.