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Abbandono supplenza Ata per supplenza docente: i casi previsti dalla normativa

In questi giorni in cui si completano (si spera le assegnazioni degli incarichi di supplenza sia per il personale docente che per il personale ata. Proprio per quest’ultima categoria appartenente al personale scolastico, si pone spesso il dubbio se possa avere diritto ad accettare una supplenza come docente. La possibilità è senz’altro prevista dalla normativa, ma ci sono anche una serie di elementi da considerare perchè questo possa avvenire. Una delle prima condizioni è che si sia al cospetto di una supplenza sia fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Le altre condizioni

La normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 59 del CCNL 29//11/2007 al momento in vigore. Diversa invece la questione che riguarda il personale ATA supplente. Anche per questa categoria è prevista la possibilità di ottenere supplenza come docente, ma bisogna rispettare tutta un serie di altre condizioni richieste dall’ordinamento.

Il personale ATA di ruolo può dunque accettare supplenza da docente. Questa possibilità è riservata ancora per un anno scolastico. La possibilità è riservata a coloro i quali devono accettare nomine su un altro profilo professionale. La normativa consente di mantenere la titolarità della sede per un triennio, art. 59 del CCNL Scuola del 2009.

La distinzione di tipologia di posto

Non c’è necessariamente da prendere in considerazione un eventuale distinzione di tipologia di posto, e di quantità di ore, per il personale Ata di ruolo. Questo significa che al personale ata interessato è riservata la possibilità di accettare incarico su profilo inferiore, su profilo superiore o su altro profilo della stessa area, oltre alla possibilità di accettare nomine da docente. La normativa consente anche di dire di sì a un incarico anche su un part time o su uno spezzone di cattedra purché la durata della supplenza sia al 30 giugno o al 31 agosto.

Non cambia la questione se passiamo a esaminare la situazione del personale ATA neo immesso in ruolo. A questa categoria di dipendenti scolastici, è riservata infatti la possibilità di accettare nomina annuale, avvalendosi sempre dell’articolo 59, congelando e rinviando il periodo di prova che potrà essere eseguito nell’anno successivo o negli anni successivi.

Le sanzioni

Non è prevista invece la possibilità per il supplente ATA, di poter passare da un incarico ATA ad uno da docente. Chi appartiene alla categoria del personale ATA è ha necessità di accettare la proposta come docente, dovrà abbandonare il servizio come ATA. Questo però comporta anche il subire una sanzione. A quel punto però sarà possibile accettare la supplenza come docente.

L’abbandono del servizio su supplenza conferita da graduatorie permanenti comporta la mancata possibilità di poter accettare altre supplenze ATA.