Completamento orario graduatorie di istituto: i criteri per l’assegnazione delle supplenze 2023
Sono i giorni dell’assegnazione delle supplenze facendo ricorso anche alle graduatorie di istituto. La procedura prevede la verifica delle condizioni alle quali si ha diritto al completamento. Questa casistica riguarda naturalmente il caso in cui sia stata conferita una supplenza ad orario non intero. Le graduatorie di istituto si dividono in tre fasce e da un secondo elenco aggiuntivo.
La ratio delle graduatorie di istituto
In questo elenco figurano gli insegnanti che fanno parte del secondo elenco aggiuntivo alla I fascia delle GPS. E’ lo stesso elenco in cui sono presenti gli insegnanti che fanno parte della prima fascia GPS/elenco aggiuntivo in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione estero per l’a.s. 2023/24.
Alle graduatorie di istituto si fa ricorso per colmare gli eventuali vuoti delle supplenze brevi e saltuarie. Se non ci sono più docenti disponibili nelle GaE e GPS, s fa ricorso alle graduatorie di istituto per assegnare le supplenze annuali e sino al 30/06. Le graduatorie d istituto servono quindi per tutte le supplenze che non rientrano in quelle al 30/06 e al 31/08 (eccetto nei casi di esaurimento di GaE e GPS), e quelle da assegnare dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (anche per quelle su posto disponibile e/o vacante).
I criteri da seguire
Per assegnare il completamento orario si fa ricorso agli insegnanti cui è stata conferita una supplenza ad orario non intero. Il completamento è un diritto dei candidati cui è attribuita, in assenza di posti interi, una supplenza ad orario non completo. Il completamento è possibile nell’ambito di una sola provincia, sino al raggiungimento dell’orario dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo.
Si può realizzare anche con più rapporti di lavoro contemporanei, ma devono essere insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il personale di ruolo. Il candidato cui è assegnata una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario. Questo stabilisce la normativa.