Gps ruolo 2023: il dirigente scolastico può conferire supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno 2024 per esaurimento della corrispondente GPS
Un vero bilancio sull’andamento delle supplenze docenti si potrà stilare solo tra qualche settimana, quando il quadro sarà completo e si capirà quanti turni di nomina sono stati necessari per completare l’assegnazione delle supplenze e soprattutto la percentuale di reclami e insoddisfatti alla fine delle prese di servizio.
Meccanismo ancora da perfezionare
Per il momento, a lavori avanzati ma ancora inevitabilmente in corso, la sensazione è che l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze docenti 2023 non abbia fatto certo passi da gigante rispetto al recente passato, pur con qualche oggettivo miglioramento nella procedura. Soprattutto si ha la sensazione che l’aver anticipato la scelta delle 150 sedi, costringendo di fatto i docenti a scelte completamente al buio per quel che riguarda il quadro delle disponibilità, non sia stata ricompensata da una conclusione delle operazioni in anticipo rispetto al biennio precedente.
Le tipologie di supplenze
E così l’anno scolastico inizia inevitabilmente con diverse cattedre ancora scoperte, con molte province che lamentano una situazione ancora in divenire, a scapito degli studenti ma anche dei docenti che non conoscono ancora il proprio destino.
Le supplenze conferite dal Dirigente Scolastico sono supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno 2024 per esaurimento della corrispondente GPS (nel passaggio della competenza dall’Ufficio Scolastico alla scuola la supplenza non cambia durata). Possono essere anche supplenze per la sostituzione temporanea (max fino all’ultimo giorno di lezione, data stabilita dal calendario regionale) dei colleghi (gravidanza, malattia, aspettativa breve).
Le tempistiche diverse
Ci sono poi le supplenze temporanee in attesa del titolare. Le scuole possono già scaricare le graduatorie e utilizzarle per le nomine di propria competenza.
In vista dell’anno scolastico appena iniziato, le tipologia di supplenza sono nomina temporanea in attesa del vincitore da concorso straordinario bis. In fase di instaurazione del rapporto di lavoro (R-1) le scuole dovranno indicare che il contratto è risolto qualora sia individuato un avente titolo a seguito dello scorrimento della graduatoria del Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. L’altro caso è la nomina temporanea in attesa delle nuove nomine da GPS da parte dell’Ufficio scolastico. A seconda delle due tipologie di nomine, ci potrebbero essere tempistiche diverse per completare la procedura.
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