Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: l’assegnazione e la normativa sui docenti dell’anno precedente
All’interno della delicata assegnazione delle supplenze 2023, che al momento non sembrano beneficiare più di tanto dei miglioramenti annunciati dal ministero per quel che riguarda il funzionamento dell’algoritmo, c’è un microcosmo se possibile ancora più articolato riguardante l’assegnazione delle supplenze su spezzone pari o inferiore alle 6 ore.
Ore che non concorrono a costituire cattedra
Le modalità di assegnazione di questo tipo di incarichi non sono sempre chiarissime agli occhi dei candidati che ne hanno fatto richiesta per l’anno scolastico di riferimento. A complicare ulteriormente la situazione, la mancanza di criteri condivisi e noti e delle variabili di cui tenere conto cui dovrebbero fare riferimento i vari uffici scolastici.
La normativa specifica che il dirigente scolastico ha il compito di provvedere alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima. Ne parla Orizzonte Scuola.
Convocazioni da graduatorie di istituto
Sono docenti che naturalmente devono disporre della specifica abilitazione per l’insegnamento richiesto. Si da precedenza al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario per poi passare al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Se ci sono incarichi residui da assegnare, si fa ricorso a supplenti convocati mediante le graduatorie di istituto. Nel caso di più richieste non ci sono dei criteri precisi, stabiliti prima della richiesta di presentazione della domanda, e questa p sicuramente una mancanza da parte della normativa del ministero.
La disponibilità
Uno dei criteri è quello di fare riferimento alla graduatoria interna di istituto. In questo modo è possibile stabilire chi è il primo docente in graduatoria tra coloro che hanno dato la disponibilità. Altro criterio è quello della rotazione, che consente di scongiurare il rischio di assegnare le ore sempre allo stesso insegnante. C’è poi il criterio della suddivisione, se possibile, tra più insegnanti (es. 4 + 2 oppure 3 + 3). Infine si dovrebbe dare precedenza ai docenti che insegnano nella scuola la disciplina in cui ci sono ore in più.
La circolare al momento non dà indicazioni sul fatto che la nomina su ore in più potrebbe comportare la difficoltà a mantenere il giorno libero. Una circostanza che rischia di verificarsi se l’assegnazione dovesse ricadere su docenti in servizio su più scuole. Anche i docenti in utilizzazione /assegnazione provvisoria possono concorrere all’attribuzione delle ore. Possibilità garantita anche al docente su posto di sostegno.
Nuova assegnazione
Da capire se lo spezzone può essere assegnato nuovamente al docente che era stato incaricato il precedente anno scolastico, spezzone che si riferisce alla stessa classe. Questo consentirebbe di garantire la continuità didattica che troppo spesso manca e viene ignorata come principio generale nella scuola italiana.
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