Rinuncia supplenza graduatoria istituto: i casi in cui si viene sanzionati e quando invece no
L’assegnazione delle supplenze, in virtù delle varie tipologie di posto che l’algoritmo può assegnare, comporta poi una serie di doveri e diritti da parte del docente in base anche alle eventuali sanzioni che possono derivare dalla scelta di abbandonare l’incarico stesso. Chi ha ottenuto uno spezzone al 30 giugno dalle graduatorie di istituto, incorre in sanzioni nel momento in cui decide di lasciarlo per accettare un’altra supplenza sempre da graduatoria di istituto.
L’abbandono di una supplenza
La sanzione scatta anche se il docente vorrebbe accettare cattedra/posto con termine 31/08 oppure lo spezzone abbia più ore. Ma ci sono anche casi in cui è possibile lasciare una supplenza per un’altra.
Le sanzioni scattano sicuramente nel momento in cui si abbandona una supplenza sotto forma di spezzone di 4 ore al 30/06, conferito dalle GI, per una supplenza attribuita sempre dalle GI su cattedra intera al 30/06 (e anche al 31/08).
La rinuncia
E’ invece possibile dire di sì a una supplenza al 30/06 o al 31/08 conferita da GaE o GPS. Niente sanzioni nel momento in cui viene mantenuta supplenza conferita dalle GI, dal momento che questo genere di provvedimenti scattano in caso di rinuncia relative alle supplenze conferite da GaE o GPS.
Chi vuole procedere con un completamento orario deve rinunciare nel caso in cui si punta al frazionamento di una cattedra intera. Via libera invece ad altre supplenze ad orario non intero.
L’esenzione dalle sanzioni
L’abbandono di una supplenza è invece esente da sanzioni nel momento in cui l’incarico al docente viene conferito da graduatorie istituto (anche al 30/06 o al 31/08) per un’altra conferita dalle GaE o GPS (anche se di durata e consistenza oraria inferiore). Via libera anche per supplenza breve attribuita dalle graduatorie istituto per un’altra conferita da GaE, GPS o GI.
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