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Regolamento supplenze brevi personale Ata: quali contratti può firmare un collaboratore scolastico

La normativa inerente il personale Ata comprende al suo interno diverse tipologie di contratti stipulabili con la scuola, ma alcuni di essi non sono compatibili tra di loro nel momento in cui un dipendente vuole firmare due diversi accordi nello stesso periodo. La normativa generale, infatti impedisce a un appartenente al personale ata di firmare due diverse tipologie di contratto nello stesso periodo. Fa eccezione il caso in cui ci sia necessità di firmare questo contratto come completamento orario. Anche in questo caso, però, ci sono delle limitazioni dal momento che questo tipo di firma può avvenire solo su posti dello stesso profilo.

Il completamento orario per spezzone

E’ dunque possibile dire di sì a una supplenza come assistente tecnico al 30 giugno e nello stesso periodo firmare anche supplenza da collaboratore? La normativa prevede che si abbia diritto al completamento orario per spezzone. Questo significa che il completamento è valido nel momento in cui si verifica su posti dello stesso profilo. Un dipendente può quindi completare su posto di assistente tecnico ma non su posto di collaboratore scolastico.

In questo caso dunque l’unica possibilità è quella di abbandonare il posto a orario ridotto per prendere supplenza su posto intero. Anche in questo caso però ci sono dei paletti, rappresentati dal fatto che al momento della convocazione non dovevano essere disponibili posti interi liberi.

L’abbandono dello spezzone

La normativa è regolamentata dalla circolare annuale delle supplenze. Nello specifico, è sancito che per le supplenze attribuite su spezzone orario c’è diritto al completamento. Il dipendente può quindi abbandonare uno spezzone e firmare un nuovo contratto su posto intero. Va sempre però tenuto presente il vincolo rappresentato dallo scenario necessario al momento della convocazione, e cioè che per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Non si può prescindere inoltre dal fatto che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

La contemporaneità dei contratti

In linea generale, quindi, vale il principio per il quale non è consentita la contemporaneità dei contratti. Via libera dunque nel corso dello stesso anno scolastico alla firma di contratti come insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore o in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali. Ma il principio di base è che questi contratti non possono essere firmati in contemporaneità.

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