Organico aggiuntivo Ata collaboratore scolastico: non si può lasciare una supplenza breve per accettarlo
Hanno finalmente preso il via i contratti relativi all’organico Ata aggiuntivo che sostituisce di fatto quello che era denominato ex organico covid. Le scuole che hanno presentato richiesta al ministero nel corso della fase di monitoraggio delle scorse settimane (non era infatti obbligatorio integrare il proprio personale se non se ne rilevava il bisogno) hanno potuto attivare i contratti ATA PNRR.
In attesa della proroga
Si tratta dell’organico aggiuntivo di personale ATA finanziato dallo stanziamento di 50 milioni di euro per supplenze fino al 31 dicembre 2023. Ma il ministero ha già annunciato che ci sarà la proroga almeno fino alla fine dell’anno scolastico. I sindacati puntano al bersaglio grosso, vale a dire la proroga fino al 2026, quando verranno completati i progetti pnrr.
L’organico aggiuntivo ha preso nelle scuole in cui sono in essere i progetti legati al PNRR e che hanno fatto richiesta di personale aggiuntivo.
La normativa sulle supplenze
Chi sta lavorando già su supplenza breve come collaboratore scolastico non può accettare una supplenza PNRR al 31/12/2023.
Questo in virtù della norma generale in base alla quale chi già lavora su supplenza breve non può lasciare per lavorare su altra supplenza breve. Le supplenze PNRR vanno infatti equiparate a tutti gli effetti alle supplenze brevi.
L’art. 7 del dm 430/2000 sancisce che il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, può risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
Le sanzioni
Quindi la normativa prevede la possibilità di abbandonare una supplenza breve per una al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuale (31 agosto) se già non si ha tale contratto. Niente da fare invece per chi vuole abbandonare una supplenza breve per un’altra breve.
L’abbandono della supplenza da graduatorie di circolo e di istituto fa scattare le sanzioni relative, in questo caso la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l’anno scolastico in corso.