Graduatorie, Gps e supplenze

Spezzoni Gps 2023: quando è possibile il completamento orario e quando no

Il tema del completamento dell’orario settimanale di uno spezzone è sempre oggetto di dubbi e dibattiti da parte di chi ha ottenuto un incarico parziale. La normativa non lascia troppo spazio a chi ha fatto questo genere di scelta, limitando le possibilità di completamento solo ad alcune fattispecie. La direttiva generale è che il completamento di uno spezzone è possibile soltanto tramite altre supplenze a orario non intero.

Il caso classico è quello di chi ha ottenuto l’incarico per uno spezzone orario da GPS. Partiamo dal presupposto che per avere diritto al completamento, al momento del conferimento dell’incarico deve verificarsi l’assenza di posti interi. Nel caso si abbia diritto quindi al completamento orario si può accettare solo una tipologia di incarico, che esclude una supplenza da Gps per un posto di sostegno intero.

Non è infatti possibile frazionare un posto per permettere il completamento orario. La normativa consente di completare soltanto con un altro supplenza a orario non intero.

La normativa

La normativa di riferimento per l’assegnazione delle supplenze stabilisce infatti che:

RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari;
articolo 112/12: L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero.
Dunque, ai fini del completamento orario non è possibile frazione un posto intero perché, come leggiamo nella medesima OM, si deve preservare l’unicità dell’insegnamento nella classe (nel caso dei posti comuni) e nelle attività di sostegno (per i relativi posti). Per le supplenze conferite dalle GPS il riferimento è l’articolo 12/12, mentre per le graduatorie di istituto sono le premesse all’OM (sopra riportate) da leggere congiuntamente all’articolo 13/20 della medesima ordinanza ministeriale.

Quindi chi ha avuto uno spezzone, non può completarlo con la supplenza di un posto intero frazionato, ma solo con un altro eventuale spezzone.