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Abbandono supplenza ata per supplenza docente: normativa lacunosa, alcune scuole applicano sanzioni, altre no

Non è un caso frequente ma è comunque contemplato, anche se normato in maniera parziale, quello di un dipendente scolastico che ha necessità di effettuare un passaggio tra supplenza ATA e docente. Quel che più interessa in questo caso il dipendente coinvolto è se andrà incontro a qualche tipo di sanzione come previsto dalla normativa per le supplenze e la disciplina sull’abbandono degli incarichi.

Normativa lacunosa

Non essendoci in questo senso una normativa chiara e univoca, il rischio è che ci possa essere una applicazione della sanzione a singhiozzo, nel senso che alcune scuole decidono di applicarle ed altre no. Dipende infatti a questo punto dalla singola interpretazione della normativa dell0istituto in cui avviene il cambio di incarico.

Il caso di un passaggio tra ata e docente non è frequente ma è sicuramente meno insolito di quanto si possa pensare, alla luce della necessità di trovare comunque occupazione da parte di quegli insegnanti che pur in possesso di laurea e requisiti per svolgere anche la professione di docente, devono iscriversi in entrambe le graduatorie ATA e GPS.

L’abbandono della supplenza

Chi si dovesse trovare nella condizione di abbandonare una supplenza breve da collaboratore scolastico per accettarne una da docente fino al 30 giugno, anche su spezzone, incorre in sanzioni.

Chi abbandona la supplenza ATA in corre in sanzioni per abbandono del servizio da graduatorie di circolo e di istituto, quelle previste dall’art. 7 del DM 430/2000. La normativa prevede che l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

Il depennamento dalla graduatoria

Questo significa che la sanzione non comporta il depennamento dalla graduatoria, ma semplicemente l’impossibilità di ricevere incarico, per l’anno scolastico di riferimento, da graduatorie ATA.

Gli ATA possono lasciare supplenza breve per una al 30 giugno o 31 agosto, sempre come ATA. Il problema insorge in caso di passaggio da supplenza breve ATA a una fino al termine delle attività didattiche da docente.

Come detto la circolare sulle supplenze non contempla il caso specifico, cosa che induce inevitabilmente a tratta casi simili con sanzioni diverse.

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