Controllo titoli Gps 2023: l’algoritmo non torna indietro in caso di revoca della supplenza
Uno dei punti deboli della procedura di assegnazione supplenze, e questa volta non c’entra l’algoritmo, è sicuramente la verifica tardiva dei titoli del docente che ha ricevuto l’incarico. Una verifica che spetta alla scuola dove il docente viene assegnato. Cosa succede se ci si accorge che il docente che ha ricevuto la nomina non aveva i titoli per ottenerla? In caso di titoli di accesso non completo, la supplenza viene revocata e il docente perde il suo posto nelle GPS.
La verifica dei titoli
Il problema è che si tratta di una penalizzazione indiretta per i colleghi inseriti nelle GPS che nel frattempo hanno dovuto rinunciare a quel posto, adesso vacante. La verifica dei titoli è responsabilità degli USR che per far fronte a questo lavoro in più hanno nominato commissioni e coinvolto le scuole Polo per il controllo dei titoli.
Un lavoro non da poco che coinvolge tutti i docenti inseriti nelle GPS, in tutto 600-700mila. Il fatto che per molti di loro si è trattato di una prima iscrizione complica ulteriormente il tutto.
Il controllo verte soprattutto sul titolo di accesso alla graduatoria.
La tempestività dei controlli
I controlli sono a carico della scuola dove il docente dovrebbe insegnare. Questo dice la normativa: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”.
Il problema è che l’avverbio tempestivamente non indica con precisione una scadenza, alla faccia della fretta messa agli Uffici Scolastici per pubblicare graduatorie il più possibile corrette.
Come detto il problema è che se si verifica l’esclusione dalla graduatoria GPS la supplenza viene revocata. Una nomina sbagliata per controlli non effettuati dall’Amministrazione comporta penalizzazioni indirette per tutti quei docenti che nel frattempo sono stati ignorati dall’algoritmo, e che certo non vengono più presi in considerazione anche in caso di cattedra con “disponibilità sopraggiunta” considerato che le nomine non sono soggette a rifacimento.
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